Cassazione Civile, Ordinanza n. 34778/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive e indennità, invocando il privilegio lavoristico. Il commissario liquidatore aveva inizialmente ammesso il credito senza riserva, con comunicazione successiva al deposito dell'elenco dei crediti ammessi. Solo molto tempo dopo, con una comunicazione via PEC del 17 marzo 2021, il commissario aveva affermato che l'ammissione doveva considerarsi "con riserva" per la pendenza di un altro giudizio. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice, ritenendola tardiva. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto violazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall., sostenendo che il termine per opporsi decorresse non dalla prima ammissione del 2020, ma dalla sola comunicazione del 17 marzo 2021 con cui era stata per la prima volta resa nota la pretesa riserva; quindi l'opposizione depositata il 16 aprile 2021 sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che l'opposizione allo stato passivo non era proponibile. Ha ricostruito la disciplina della liquidazione coatta amministrativa e ha osservato che l'elenco dei crediti ammessi o respinti, una volta depositato e divenuto esecutivo, non è liberamente modificabile dal commissario liquidatore mediante una successiva comunicazione informale. Nel caso concreto il credito era stato già ammesso senza riserva con il provvedimento del 18 febbraio 2020, mai opposto nei termini di legge; la successiva PEC del 17 marzo 2021, con cui si pretendeva di considerare l'ammissione "con riserva", è stata qualificata come atto irrituale e improduttivo di effetti. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, perché la domanda di opposizione non poteva proprio essere proposta ex art. 382, comma 3, c.p.c. Le censure del ricorso sono rimaste assorbite. Nessuna statuizione sulle spese, per tardività/improcedibilità del controricorso.
Norme richiamate
comma 2; comma 3; ult. comma
L'opposizione allo stato passivo è esperibile solo avverso un elenco dei crediti che contenga una vera soccombenza del creditore; l'elenco, una volta depositato ed esecutivo, non può essere modificato con atti irrituali del commissario liquidatore.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata insieme agli artt. 97, 98 e 209 l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata.
L'elenco dei crediti ammessi o respinti redatto dal commissario liquidatore diviene esecutivo con il deposito in cancelleria; da quel momento non è liberamente modificabile.
Citato per descrivere la partecipazione eventuale del creditore alla fase di formazione dello stato passivo mediante osservazioni o istanze.
Citato per indicare la domanda di ammissione dei crediti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Usato dalla Corte per dichiarare che la domanda non poteva essere proposta e disporre la cassazione senza rinvio.
Richiamato per affermare la tardività del controricorso rispetto al termine di costituzione.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.
Norma invocata dalla creditrice per il privilegio del credito da differenze retributive e indennità lavoristiche.
Richiamato in via incidentale per osservare che, anche a voler ritenere corretta l'apposizione della riserva, essa non poteva incidere sull'elenco già divenuto esecutivo.
Indicati come possibile sede di tutela contro l'irrituale apposizione della riserva, ove essa si traduca nella mancata attuazione dello stato passivo depositato.
Richiamata per il regime di sospensione feriale dei termini, applicabile in via generale ma non alle controversie di lavoro.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di lavoro non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato nel coordinamento con la disciplina della sospensione feriale dei termini nei procedimenti fallimentari.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo è affidata al commissario liquidatore e l'elenco dei crediti ammessi o respinti, una volta depositato in cancelleria, acquista efficacia esecutiva e non è liberamente emendabile con successivi atti informali.
- L'opposizione allo stato passivo è proponibile solo contro un provvedimento che determini effettivamente una soccombenza del creditore; se il credito è stato ammesso senza riserve, il creditore non ha interesse né legittimazione a impugnare per effetto di una successiva presa di posizione irrituale del commissario.
- Un'eventuale "riserva" o modifica successiva dell'ammissione, se non adottata nelle forme previste dalla legge e dopo l'esecutività dell'elenco, è improduttiva di effetti sullo stato passivo e non fa decorrere un nuovo termine per l'opposizione.
- Quando la domanda non è legalmente proponibile, la Corte può rilevarlo d'ufficio e cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., assorbendo le ulteriori censure.
- Nel processo fallimentare, le opposizioni allo stato passivo seguono la sospensione feriale dei termini, salvo quelle aventi ad oggetto crediti di lavoro, che restano escluse dalla sospensione per la loro natura di controversie individuali di lavoro.
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