Cassazione Civile, Ordinanza n. 00433/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dal diniego del Questore di Verona alla richiesta, presentata il 30 maggio 2017, di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007. L’interessato, già titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva dedotto di essere coniuge e padre di cittadine italiane, convivente con esse. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo prevalente la sua pericolosità sociale, desunta da pregresse condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, pur osservando che non risultavano reati commessi dopo il 2017. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata applicazione delle norme che vietano l’espulsione dello straniero convivente con parenti cittadini italiani entro il secondo grado, sostenendo che, anche ove non spettasse il titolo più favorevole richiesto, avrebbe avuto diritto a un permesso per motivi familiari; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse compiuto una valutazione concreta e attuale della pericolosità, né considerato la condotta degli ultimi anni e l’avvenuto sconto delle pene anche con misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello solo apparente e quindi nulla, perché la Corte territoriale si era limitata ad affermare in modo apodittico la prevalenza assoluta della pericolosità del richiedente, senza spiegare in concreto e con riferimento a elementi aggiornati perché tale pericolosità dovesse ritenersi attuale e concreta. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei criteri indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea; la decisione di merito va motivata in relazione ai presupposti di legge e alle eventuali ragioni ostative
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inosservanza delle norme sulla posizione dello straniero familiare di cittadino dell’Unione
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente in tema di limiti all’espulsione dello straniero
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente per sostenere la sua condizione di inespellibilità in quanto convivente con parenti cittadini italiani entro il secondo grado
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al permesso per motivi familiari
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
norma sul vizio processuale dedotto con il secondo motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di motivazione effettiva integra nullità della sentenza per motivazione apparente
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale
richiamato per evidenziare che il giudizio sulla pericolosità deve essere concreto e attuale ai fini delle valutazioni in materia di soggiorno/famiglia
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dalla giurisprudenza citata in ordine ai presupposti ostativi al rilascio del nulla osta per ricongiungimento
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che la pericolosità sociale deve essere valutata in concreto e con elementi aggiornati
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel medesimo contesto normativo relativo alla valutazione delle ragioni ostative e familiari
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando è solo graficamente esistente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, impedendo di cogliere il fondamento della decisione senza ricorrere a congetture integrative.
- Nelle controversie sul rilascio o sul rinnovo di titoli di soggiorno collegati a vincoli familiari, l’eventuale ostatività derivante da pericolosità sociale richiede un giudizio in concreto e attuale sulla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
- I precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, non sono di per sé sufficienti: possono valere solo come elemento di sostegno indiretto di un giudizio fondato su circostanze concrete e aggiornate alla data della decisione.
- Quando si prospetta una ragione ostativa fondata sulla pericolosità sociale, l’autorità amministrativa e il giudice devono esplicitare le ragioni per cui gli interessi familiari e gli altri elementi rilevanti risultino recessivi rispetto alla tutela dell’ordine pubblico.
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