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Sentenza

Sentenza n. 1383/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero all’attribuzione del valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3524/2024. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta per il valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. Il Ministero, non costituito in giudizio, non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale misura conseguente all’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza da eseguire era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2024, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare ogni atto necessario per corrispondere alla ricorrente le somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, distratte in favore del difensore che non era parte del giudizio di ottemperanza, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la domanda di condanna a un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua, poiché il ritardo era riconducibile all’ingente contenzioso sulla Carta elettronica del docente e alla complessità del procedimento esecutivo, che coinvolge uffici territoriali e centrali del Ministero. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della ricorrente per completare l’esecuzione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    La sentenza ottemperanda aveva previsto gli accessori sulle somme dovute nella misura stabilita da tale disposizione.

  • art. 22 l. 724/1994

    La disposizione è richiamata dalla sentenza ottemperanda quale norma applicabile agli accessori sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna a un’ulteriore somma per l’inottemperanza è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alle circostanze concrete del ritardo e alla complessità organizzativa dell’esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro un’amministrazione statale, l’accertamento della notifica della sentenza, del passaggio in giudicato e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione, assegnando un termine perentorio e specificando le attività dovute.
  • L’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere impedita dall’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa; l’amministrazione, e in caso di nomina il commissario ad acta, devono porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata e all’attestazione della scadenza del termine assegnato senza completa esecuzione.
  • La condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, il ritardo nell’esecuzione sia riconducibile alla particolare complessità organizzativa e contenziosa della vicenda e la misura risulti manifestamente iniqua.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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