Sentenza del 06/12/2018 n. 31595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione due sentenze sostanzialmente identiche della CTR della Sicilia, che avevano annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, recante maggiori IRPEF, IVA e IRAP. I quattro motivi riguardavano: la pretesa carenza della motivazione della sentenza d'appello; l'asserita omessa notificazione degli atti di appello del contribuente; la ritenuta nullità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; e l'asserita novità, in appello, della questione relativa all'applicazione del regime speciale IVA e IRAP per l'attività di allevamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ritenendoli collegati e aventi contenuto identico, e li ha entrambi rigettati. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché le sentenze della CTR, pur sintetiche, erano sufficientemente comprensibili e indicavano le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: dagli atti risultava che almeno uno degli appelli era stato regolarmente notificato all'Agenzia, e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era stata validamente contestata mediante querela di falso; l'altro procedimento costituiva una duplicazione priva di concreto interesse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto il PVC nel ricorso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in cassazione una questione nuova, non dimostrata come già proposta nel giudizio di merito. Le sentenze favorevoli al contribuente sono quindi rimaste ferme. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito.
Norme richiamate
Consente la riunione di cause connesse; la Corte lo ha applicato per trattare unitariamente i due ricorsi identici dell'Agenzia.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, comma 2, e 61
Richiedono che la sentenza tributaria esponga in modo conciso lo svolgimento del processo, i fatti rilevanti e le ragioni della decisione. La sinteticità non determina nullità se la decisione resta intelligibile.
Rilevano in materia di notificazioni e sanatoria dei vizi processuali. Nel caso concreto, la notificazione dell'appello è stata ritenuta valida sulla base dell'avviso di ricevimento.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 3
Consente la notificazione degli atti del processo tributario mediante spedizione diretta a mezzo raccomandata.
Disciplina l'obbligo di motivazione e, in determinati casi, di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo dell'Agenzia era carente di autosufficienza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2
Vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. La Corte ha però dichiarato inammissibile il motivo dell'Agenzia perché la censura era stata proposta per la prima volta in cassazione.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha valutato le censure dell'Agenzia secondo i rispettivi vizi denunciati, dichiarandone alcune infondate e altre inammissibili.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non è nulla solo perché sintetica: è sufficiente che consenta di comprendere i fatti considerati e le ragioni giuridiche della decisione.
- Nel processo tributario, la notificazione dell'appello tramite raccomandata può essere valida anche se l'avviso di ricevimento è firmato da una persona diversa dal destinatario, secondo le regole postali applicabili. Contestare l'estraneità del firmatario richiede normalmente una specifica querela di falso.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta la validità o il contenuto di un documento, come un PVC, deve riprodurne o indicarne adeguatamente il contenuto e la collocazione negli atti.
- Non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione una questione o un'eccezione non discussa nei precedenti gradi di giudizio, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio.
- Quando esistono due procedimenti d'appello duplicati, la regolare instaurazione di uno di essi può rendere priva di interesse la contestazione relativa all'altro.
- L'onere di indicare precisamente quando e dove una questione sia stata sollevata nei gradi di merito grava sulla parte che intende farla valere in cassazione.
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