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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14026/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di merito già formato nei precedenti gradi, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito resta dunque ferma in punto di responsabilità per il reato contestato e di trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova del regolare funzionamento e dell'omologazione dell'etilometro; 2) erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) acritico recepimento delle argomentazioni del primo giudice da parte della Corte d'appello. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima censura si limitava a riproporre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che la seconda non superava il giudizio di merito circa l'insussistenza congiunta dei presupposti della particolare tenuità e della non abitualità, che la terza attingeva una valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici, e che la quarta era generica e aspecifica.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare gli indici della condotta, del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di valutazione richiamato per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza critica argomentata della sentenza di secondo grado, integra inammissibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la coesistenza di due requisiti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il difetto anche di uno solo di essi impedisce l'applicazione dell'istituto.
  • La valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto va compiuta alla luce degli indici relativi alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le circostanze attenuanti generiche costituiscono apprezzamento di merito; in cassazione è sindacabile solo la motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, non la diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Un motivo di ricorso generico o aspecifico, che non individui con precisione le ragioni di fatto e di diritto della doglianza, è inidoneo a devolvere validamente la questione al giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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