Cassazione Penale, Sentenza n. 11257/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e l'autorizzazione a recarsi al Sert ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990, allegando una certificazione rilasciata dall'ASP di Catania (04/08/2025) che, su esame di laboratorio su base cheratinica del 22/04/2025, attestava positività alla cocaina e prospettava un programma terapeutico ambulatoriale. Il Tribunale cautelare e la Corte d'appello avevano ritenuto tale documentazione insufficiente a dimostrare lo stato patologico di tossicodipendenza: un'unica positività può attestare consumo episodico o abituale ma non la dipendenza cronica; mancavano le verifiche e gli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 1 del D.M. che consentono una diagnosi completa (in particolare la dipendenza psichica durante la detenzione) e il programma terapeutico risultava generico e non adeguatamente calibrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto legittimo il sindacato critico sulla certificazione sanitaria, osservando che la certificazione amministrativa può essere disattesa se priva della necessaria analisi critica e degli accertamenti richiesti. Ha ribadito la distinzione giuridica e diagnostica tra "uso abituale" e "tossicodipendenza" (l'uso abituale è condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi di tossicodipendenza) e ha condiviso l'appunto sulla genericità del programma terapeutico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. per inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
comma 2: la certificazione deve attestare a) "lo stato di tossicodipendenza"; b) "la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti"
Per ottenere la sostituzione cautelare il ricorrente deve allegare certificazione che attesti non solo l'uso abituale ma il reale stato di tossicodipendenza e la procedura diagnostica seguita; il giudice valuta sia la sussistenza dello stato di tossicodipendenza (organo tecnico) sia l'assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
art. 1 D.M. n. 186 del 1990 (richiamato)
Stabilisce la procedura diagnostica e i criteri sanitari per accertare lo stato di tossicodipendenza (es. criteri clinico-anamnestici, esami di laboratorio come quello cheratinico); la certificazione deve dimostrare il rispetto di tali procedure per essere idonea a provare la tossicodipendenza
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente, entro i limiti previsti, di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; è stata esercitata per disporre il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha ordinato gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- Una certificazione sanitaria pubblica che attesti positività a sostanze (anche su esame cheratinico) non è automaticamente sufficiente a provare lo stato di tossicodipendenza: è necessario che la certificazione documenti la procedura diagnostica completa prevista dalla normativa sanitaria (art. 1 D.M. n. 186/1990).
- Il giudice può sindacare e disattendere una certificazione amministrativa quando rilevi l'assenza della necessaria analisi critica o degli elementi clinici richiesti: la certificazione non è insindacabile.
- Occorre distinguere tra "uso abituale" di sostanze e "tossicodipendenza": l'uso abituale è condizione necessaria ma non sufficiente per la diagnosi di dipendenza patologica; per la sostituzione della misura cautelare va dimostrato lo stato di tossicodipendenza secondo i criteri normativi e clinici.
- Il programma terapeutico allegato all'istanza deve essere concreto e tarato sulla situazione del soggetto; programmi generici o meramente ambulatoriali possono essere ritenuti inidonei a giustificare la sostituzione della misura quando persistono esigenze cautelari.
- In sede cautelare il ricorrente ha l'onere di predisporre documentazione sistematica (certificazioni che esplicitino la procedura diagnostica, risultanze del Sert o della struttura pubblica, evidenze di monitoraggio e della dipendenza durante la detenzione) se intende ottenere la sostituzione della custodia carceraria.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere condannati con spese e sanzioni pecuniarie; valutare la forza probatoria della documentazione prima di proporre gravami per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11175/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11176/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11177/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11178/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11179/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11181/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →