Cassazione Civile, Ordinanza n. 14537/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su domanda di un istituto di credito nei confronti di una garante in forza di un contratto di fideiussione. La debitrice ingiunta proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, vizi formali del decreto e l’invalidità/inefficacia della garanzia prestata. Riuniti altri giudizi di opposizione, il Tribunale rigettava le opposizioni e confermava il decreto. In appello interveniva la società cessionaria del credito, che dichiarava di aver acquistato il credito in blocco e faceva proprie le difese del cedente. La Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione la garante articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l’eccezione di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla cessionaria, mentre si sarebbe trattato di mera difesa rilevabile d’ufficio; 2) violazione degli artt. 1419 e 1421 c.c., 101, 112 e 345 c.p.c. e dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990, per avere dichiarato tardive le eccezioni di nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI (clausole 2, 6 e 8) e della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; 3) violazione degli artt. 1419 c.c., 112 c.p.c., dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE, per non aver rilevato d’ufficio la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole censurate dalla Banca d’Italia; 4) violazione degli artt. 1362, 1370 e 1936 ss. c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonché della disciplina sulle clausole vessatorie, per avere la Corte d’appello confermato la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia e omesso di pronunciarsi sulla vessatorietà delle clausole inserite nel testo contrattuale. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo; ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto nei termini indicati, rilevando che la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio se desumibile dagli elementi di fatto già acquisiti, che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare nel contraddittorio la dedotta nullità della fideiussione e che la qualificazione del contratto come garanzia autonoma non esonerava dal verificare la concreta struttura negoziale e l’eventuale nullità o vessatorietà delle clausole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, limitatamente ai profili indicati in motivazione. Ha quindi cassato in relazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto richiamati, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per contestare sia l'asserita pronuncia oltre il chiesto sia l'omessa pronuncia; la Corte valuta però che il vero problema, nei motivi accolti, era il mancato esame officioso della nullità e la motivazione della qualificazione del contratto.
la preclusione delle nuove domande/eccezioni in appello non impedisce il rilievo officioso della nullità negoziale quando emergano dagli atti elementi di fatto già acquisiti.
richiamato in tema di nullità parziale della fideiussione e di possibile caducazione delle clausole nulle senza travolgere necessariamente l'intero negozio.
la nullità può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti degli elementi di fatto acquisiti al giudizio.
richiamato per la dedotta nullità della fideiussione conforme allo schema ABI censurato per intese restrittive della concorrenza.
il rilievo officioso della nullità in appello è consentito purché sia garantito il contraddittorio tra le parti.
art. 101 TFUE
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura antitrust relativa alle clausole del modulo fideiussorio.
richiamati per la qualificazione della fideiussione e il confronto con il contratto autonomo di garanzia.
la clausola di rinuncia ai termini è rilevante nella verifica di validità/vessatorietà del modello fideiussorio; la Corte evidenzia che la presenza di tale clausola impone un esame motivato della concreta struttura del negozio.
richiamato in relazione alla cessione in blocco del credito alla società intervenuta nel giudizio.
utilizzato per l'intervento della cessionaria del credito nel processo in luogo del dante causa.
norma sul rito camerale in cassazione per la trattazione del ricorso.
richiamato per la specificità e localizzazione delle deduzioni e degli atti su cui si fondano i motivi di ricorso.
invocato per censurare l'interpretazione del contratto ai fini della sua qualificazione come fideiussione o garanzia autonoma.
invocato nell'interpretazione del testo contrattuale predisposto unilateralmente.
art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. 206/2005
richiamato in tema di clausole vessatorie nei rapporti con il consumatore.
art. 34, comma 5, d.lgs. 206/2005
invocato per la verifica della vessatorietà e del controllo giudiziale sulle clausole del contratto.
richiamato per la nullità di protezione delle clausole vessatorie.
art. 2, n. 26242/2014
citata come precedente delle Sezioni Unite sul rilievo d'ufficio della nullità contrattuale.
Cass., Sez. Un., n. 7294/2017
richiamata per il principio secondo cui il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità nei limiti del contraddittorio.
Cass., Sez. Un., n. 41994/2021
richiamata per i principi sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e sulla nullità parziale delle clausole riproduttive.
Cass., Sez. Un., n. 3947/2010
richiamata per la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, fondata sull'accessorietà.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
richiamata in tema di motivazione apparente o incomprensibile come vizio denunciabile in cassazione.
Cass., Sez. Un., n. 8054/2014
richiamata insieme alla precedente per la motivazione apparente e il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Cass. n. 5423/2022
richiamata per affermare che anche il contratto autonomo di garanzia può essere assoggettato alla disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie, se il garante è consumatore.
Cass. n. 27558/2023
richiamata per la natura vessatoria della clausola che deroga in favore del creditore all'art. 1957 c.c. nella fideiussione.
Cass. n. 34678/2024
richiamata per affermare che la qualificazione come garanzia autonoma o fideiussione dipende dalla volontà concreta delle parti e dalla struttura del negozio.
Cass. n. 16825/2016
richiamata in tema di interpretazione del contratto di garanzia e distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma.
menzionato dalla Corte nel passaggio sulla non applicabilità della disciplina dell'opponibilità delle eccezioni al contratto autonomo di garanzia, come assunto dal giudice di merito.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire e la titolarità sostanziale del diritto fatto valere sono questioni distinte: la prima attiene al potere di promuovere il giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio, mentre la seconda attiene al merito ed è soggetta all'onere di allegazione e prova della parte che agisce, salvo che risulti riconosciuta o non contestata in modo incompatibile dalla controparte.
- La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello, purché dagli atti già acquisiti emergano gli elementi di fatto per desumerla e sia rispettato il contraddittorio tra le parti; il divieto di domande nuove in appello non impedisce la conversione della questione in eccezione di nullità.
- Quando un modulo fideiussorio riproduce clausole censurate sotto il profilo antitrust o contiene deroghe rilevanti alla disciplina legale, il giudice deve esaminare in concreto la struttura del negozio e verificare se si tratti di fideiussione o di garanzia autonoma, senza arrestarsi alla sola formula letterale 'a prima richiesta e senza eccezioni'.
- La qualificazione di un contratto come garanzia autonoma non esonera il giudice dal verificare la validità delle clausole inserite e dall'applicare, se ne ricorrono i presupposti, la disciplina sulle clausole vessatorie e la nullità di protezione, specie quando sia prospettata la qualità di consumatore del garante.
- La motivazione che qualifica un contratto come garanzia autonoma e, al contempo, esclude in modo apodittico l'applicabilità di una clausola espressamente presente nel testo contrattuale può integrare motivazione apparente o comunque censurabile per contraddittorietà e incomprensibilità.
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