Cassazione Civile, Ordinanza n. 31582/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società per il pagamento di lavori eseguiti presso un immobile facente parte di uno stabile condominiale. Il condominio ha proposto opposizione sostenendo, e i giudici di merito hanno ritenuto, che i lavori non avessero riguardato beni condominiali ma la proprietà esclusiva di un singolo condomino e che, comunque, non fosse stata fornita prova sufficiente dell'esecuzione dei lavori e della debenza del corrispettivo da parte del condominio. La società, con un solo motivo di ricorso, ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione/falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che la fattura prodotta, inviata al condominio e mai contestata prima dell'opposizione, fosse prova idonea dell'esecuzione dei lavori e che il giudice di appello non ne avesse considerato il valore probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che i lavori erano stati commissionati da un singolo condomino, riguardavano un bene di proprietà esclusiva e non parti comuni, sicché non era spiegato perché il condominio dovesse esserne tenuto al pagamento. Inoltre, essendo la sentenza di appello resa in doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile nei limiti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Infine, la Corte ha ribadito che la fattura, per la sua formazione unilaterale, non costituisce prova sufficiente delle prestazioni eseguite quando il rapporto sia contestato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a scalfire la decisione di merito, poiché il punto decisivo era l'assenza di prova che il condominio fosse obbligato al pagamento.
Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è ritenuto non proponibile in presenza di doppia conforme, nei limiti posti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non è proponibile per il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La causa è stata trattata secondo il rito camerale non partecipato con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure inconferenti rispetto al fondamento della decisione.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, non costituisce di regola prova sufficiente dell'esecuzione della prestazione quando il rapporto contrattuale o l'esecuzione siano contestati.
- Per ottenere il pagamento dal condominio occorre allegare e provare che i lavori siano stati eseguiti su beni o parti comuni ovvero che il condominio sia comunque il soggetto obbligato al corrispettivo; la mera esecuzione di lavori nell'immobile di un singolo condomino non basta.
- L'inerzia della controparte nel contestare una fattura, da sola, non le attribuisce automaticamente efficacia probatoria piena in ordine all'an dell'esecuzione della prestazione e alla debenza del credito.
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