Cassazione Civile, Ordinanza n. 16350/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento TARES relativo all’anno 2013, per l’importo di euro 25.578,55, emesso con riferimento ai locali di un esercizio commerciale sito nel Comune di Sarno. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che il regolamento comunale dovesse essere disapplicato per l’omessa previsione di criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza di appello, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di conciliazione stragiudiziale.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. La Corte ha inoltre osservato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non ha natura accettizia e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quanto alle spese, non essendo la controparte costituita, non ha adottato alcuna statuizione. Ha escluso anche l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
la rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
primo comma; secondo comma
la rinuncia comporta l’estinzione del processo; la pronuncia che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, ma la regolazione resta coordinata con l’art. 92 c.p.c.
consente, nei limiti previsti, la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali anche nel caso di estinzione.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma da coordinare con l’art. 391, secondo comma, c.p.c. in tema di spese nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica alla pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, poiché la disposizione opera per rigetto, inammissibilità o improcedibilità e ha natura eccezionale/sanzionatoria di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, è rituale e determina l’estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte e rende definitiva la sentenza impugnata.
- Nel caso di estinzione per rinuncia, la regolazione delle spese segue l’art. 391 c.p.c. coordinato con l’art. 92 c.p.c. e con le norme speciali del processo tributario; se la controparte è rimasta intimata, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude con estinzione per rinuncia, poiché la norma è di stretta interpretazione e presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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