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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28390/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Un uomo aveva convenuto la ex moglie chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che lei gli avesse nascosto, prima delle nozze, di essersi sposata solo "per prova", con riserva mentale circa la permanenza e l’indissolubilità del vincolo; aggiungeva che la donna aveva poi promosso innanzi al giudice ecclesiastico un giudizio di nullità del matrimonio religioso e aveva tenuto un comportamento complessivamente aggressivo in altri procedimenti collegati (separazione, procedimento penale, procedimento disciplinare, divisione dei beni e divorzio). Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo irrilevante per l’ordinamento civile la riserva mentale sull’indissolubilità del matrimonio, escludendo un dovere giuridico di comunicare stati soggettivi o intime intenzioni matrimoniali, e confermando anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione delle regole sulle prove e dell’onere probatorio; sussistenza degli elementi dell’illecito aquiliano o, in subordine, della responsabilità contrattuale; violazione dei principi di buona fede e correttezza; erroneità della decisione sulla compensazione delle spese; insussistenza dei presupposti della lite temeraria e vizi nella sua applicazione anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali, affermando che l’omessa comunicazione, prima del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo e della scelta di sposarsi "per prova" non integra fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria, perché la libertà matrimoniale è espressione di autodeterminazione tutelata dall’ordinamento e la mancata comunicazione di un’intenzione o riserva mentale resta confinata nell’ambito di un dovere morale o sociale, non giuridico. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, richiamando la discrezionalità del giudice di merito sulla compensazione, e inammissibile il motivo sulla condanna ex art. 96 c.p.c., sia perché l’accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata è riservato al merito, sia per difetto di specificità rispetto alla sentenza di primo grado. È stata confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina delle prove, senza che la Corte ne valorizzi un contenuto decisivo ai fini dell’accoglimento

  • art. 2722 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova; la Corte non lo assume come decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione, ma il motivo viene respinto/inammissibile

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per le istanze istruttorie riproposte in appello

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della prova testimoniale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla prova

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sul giusto processo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte conferma il rigetto della pretesa risarcitoria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni, senza accoglimento della censura

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova

  • art. 2043 c.c.

    la Corte esclude che la mancata comunicazione della riserva mentale matrimoniale integri danno ingiusto risarcibile ai sensi della clausola aquiliana

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente in via subordinata, ma la Corte esclude la configurabilità di una responsabilità di tipo contrattuale nel contesto matrimoniale descritto

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al danno non patrimoniale, senza accoglimento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di buona fede e correttezza, ma la Corte nega un obbligo giuridico di comunicazione degli stati soggettivi affettivi

  • art. 1337 c.c.

    richiamato analogicamente dal ricorrente, ma la Corte esclude l’estensione al caso per difetto di interesse giuridicamente protetto alla pretesa

  • art. 143 c.c.

    richiamato in tema di doveri coniugali, ma la Corte distingue i fatti storici dalle intenzioni pre-matrimoniali

  • art. 160 c.c.

    richiamato tra le norme sul matrimonio; non è posto a base dell’accoglimento

  • art. 129 bis c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la responsabilità del coniuge in mala fede resta fuori quando manca una nullità rilevante per l’ordinamento civile

  • art. 122 c.c.

    richiamato dalla Corte con riferimento all’errore sulla persona/affidamento, ma ritenuto non pertinente nel caso

  • art. 1440 c.c.

    invocato dal ricorrente per analogia col dolo incidente; la Corte non accoglie l’assimilazione

  • art. 1338 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità da informazioni, senza esito favorevole

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla Corte per qualificare la libertà matrimoniale come diritto della personalità e libertà di autodeterminazione

  • art. 29 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela matrimoniale

  • art. 31 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela della famiglia

  • art. 12 CEDU

    richiamato dalla Corte per affermare la libertà matrimoniale come diritto della personalità

  • art. 151 c.c.

    richiamato quale riferimento al fatto che l’incertezza sulla convivenza poteva collegarsi alla prospettiva di futura intollerabilità della convivenza

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte conferma la condanna per responsabilità aggravata; ribadisce che l’abuso del diritto di impugnazione, quando il ricorso ripropone tesi manifestamente infondate, integra colpa grave

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la base della condanna in primo grado; la Corte non accoglie la censura

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la censura sulla sentenza di primo grado è dichiarata non scrutinabile per difetto di specifica indicazione del contenuto rilevante

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 2043 c.c., non è sufficiente allegare un generico pregiudizio o una condotta riprovevole: occorre l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato e la lesione di un danno ingiusto, da verificare mediante comparazione con l’interesse, anch’esso eventualmente rilevante, perseguito dall’autore della condotta.
  • La libertà di contrarre matrimonio e di determinarsi alla prosecuzione o alla cessazione della vita coniugale è tutelata come diritto della personalità; perciò la mancata rivelazione, prima delle nozze, di uno stato soggettivo di dubbio o di una riserva mentale sulla tenuta del vincolo non genera, di regola, un obbligo risarcitorio.
  • Nel rapporto matrimoniale, la sfera delle intenzioni intime e degli stati d’animo affettivi non è assimilabile a un dovere giuridico di informazione in senso contrattuale: la sua mancata comunicazione può semmai avere rilievo morale o sociale, ma non integra automaticamente responsabilità civile.
  • La riserva mentale relativa alla volontà di sposarsi "per prova" può essere rilevante nel diritto canonico, ma non produce di per sé effetti risarcitori nell’ordinamento civile se non è individuabile un interesse civilisticamente protetto del coniuge che si dica danneggiato.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere confermata quando l’impugnazione riproponga questioni già manifestamente infondate, generiche o non calibrate sulla reale ratio della decisione impugnata, poiché tale condotta può integrare abuso del processo e colpa grave.
  • La compensazione delle spese processuali resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata attivazione di tale facoltà non è di per sé censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
  • Le censure di legittimità contro una statuizione ex art. 96 c.p.c. richiedono specificità e puntuale confronto con la decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMatrimonioSpese di lite
RamiFamigliaResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimonialeNesso di causalitàAbuso del diritto

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