Cassazione Penale, Sentenza n. 25123/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del Ruggeri impugnava la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena per ricettazione e furto aggravato, deducendo: 1) violazione degli artt. 591, 595 e 597 c.p.p. per presunta inammissibilità dell'appello incidentale del Procuratore Generale (sostenendo che l'appello principale aveva contestato solo l'eccessività della pena e non il giudizio di bilanciamento riguardante le attenuanti, sicché il P.G. non poteva riformare in pejus); 2) illegittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.) e affermazione che il primo giudice aveva correttamente riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis c.p.; 3) omessa declaratoria di prescrizione per il furto (capo B), sostenendo che la recidiva non doveva computarsi ai fini della prescrizione secondo la giurisprudenza di Sez. U. n. 20808/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In motivazione: - ha ritenuto applicabile la disciplina previgente sull'appello incidentale al caso di specie (appello proposto prima della riforma), e ha confermato che l'appello incidentale del P.G. era ammissibile perché il nodo relativo alla determinazione della pena si connette essenzialmente al giudizio sulle attenuanti; tuttavia la censura del P.G. è stata dichiarata manifestamente infondata; - ha escluso la fondatezza della doglianza sulla presunta illegittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, richiamando precedenti di legittimità e di costituzionalità che legittimano il divieto salvo casi di manifesta sproporzione; - ha respinto la questione di prescrizione sul capo B, ritenendo che la recidiva qualificata rileva ai fini del computo del termine massimo di prescrizione (pertanto la prescrizione non era maturata).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
norma citata per dare atto della trattazione con contraddittorio cartolare; utilizzata come riferimento procedurale per il rito cartolare
norma richiamata per la medesima finalità procedurale di trattazione a distanza/contraddittorio cartolare
richiamati in relazione ai limiti e all'ammissione dell'appello incidentale e ai punti della decisione suscettibili di impugnazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza che limita l'appello incidentale ai punti connessi essenzialmente con l'appello principale
richiamato per il principio di annullamento parziale e per l'interpretazione dei 'punti della decisione' connessi all'appello
d.lgs. n.11/2018 e L. n.103/2017
richiamati per spiegare la riforma dell'appello incidentale (titolarità e limiti), ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente al caso concreto per temporalità degli atti
attenuante per condotte successive al reato; nel caso il primo giudice l'aveva riconosciuta e la Cassazione non l'ha ritenuta illegittima
norma che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte ha confermato che tale divieto è compatibile con la Costituzione e non era violato nella specie
richiamato nel discorso sul bilanciamento delle circostanze e sui limiti del giudizio di prevalenza; la Corte ha distinto tra attenuanti ordinarie e casi di manifesta sproporzione censurati dalla Corte costituzionale
richiamato nel contesto della prescrizione: la Corte ha osservato che per il calcolo del termine massimo di prescrizione non si può disregolare il giudizio di cui all'art.69, e che la recidiva incide sul termine massimo
Sez. U. n. 20808/2018 (Schettino)
giurisprudenza richiamata dalla difesa in ordine alla prescrizione; la Corte di legittimità ha precisato che la lettura difensiva non è applicabile al caso concreto e che comunque la recidiva può rilevare ai fini del termine massimo di prescrizione
Sez. U. n. 10251/2006 (Michaeler) e altre pronunce di legittimità
giurisprudenza evocata per il principio secondo cui l'appello incidentale può investire anche punti della decisione connessi essenzialmente con quelli del gravame principale; la Corte ha fatto proprio tale orientamento
Massime di principio
- 1) L'appello incidentale è ammesso solo nei limiti dei punti investiti dall'appello principale e di quelli in essi connessi da vincolo logico-giuridico; un P.M. può proporre appello incidentale quando la censura è essenzialmente collegata al trattamento sanzionatorio impugnato dall'imputato.
- 2) Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art.99, comma 4 c.p.) è generalmente considerato compatibile con la Costituzione e non è facilmente superabile se non in ipotesi di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.
- 3) Il riconoscimento di un'attenuante ex art.62-bis (condotta post delictum) può giustificare una riduzione della pena anche in presenza di recidiva, purché non si determini una sproporzione evidente rispetto ai criteri legislativi; il sindacato del giudice di legittimità è limitato.
- 4) Ai fini del computo dei termini di prescrizione occorre tener conto, per il termine massimo, degli elementi che incidono sulla pena massima (quali la recidiva qualificata); non sempre la subvalenza della recidiva nel bilanciamento penale esclude la sua rilevanza ai fini della prescrizione.
- 5) Le modifiche legislative che restringono o ampliano i margini dell'appello incidentale si applicano in base alla temporalità degli atti: se l'impugnazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della riforma, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
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