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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36281/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali. In sede di opposizione, il giudice di rinvio, dopo una precedente cassazione, ha revocato il decreto e ha accertato un credito dell'avvocato pari a euro 2.833,07, detraendo quanto già versato dalla controparte (euro 2.000) e condannando il debitore al saldo. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo tre censure strettamente collegate: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, sostenendo che la lettera firmata dal professionista, con cui si attestava il ricevimento di euro 2.000, dovesse essere considerata quietanza liberatoria a saldo; (2) violazione dell'art. 1199 c.c., assumendo che la stessa pronuncia rescindente avesse già qualificato la lettera come quietanza di pagamento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella lettera del febbraio 2005 sottoscritta da entrambe le parti, con cui il pagamento di euro 2.000 sarebbe stato effettuato a completa tacitazione delle competenze. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la precedente cassazione aveva soltanto imposto al giudice di rinvio di esaminare l'eccezione di estinzione del debito, senza affermare che il pagamento di euro 2.000 avesse effetto estintivo integrale; il Tribunale, quindi, aveva correttamente esaminato la missiva e l'aveva interpretata come quietanza della sola somma ricevuta, non come quietanza a saldo, valorizzando il testo letterale e il comportamento delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente delimitato l'oggetto del giudizio all'esame dell'eccezione di estinzione del debito e che non vi era violazione del dictum della precedente sentenza rescindente. La lettera sottoscritta dal professionista è stata plausibilmente interpretata dal giudice di merito come semplice quietanza del pagamento di euro 2.000, non come quietanza liberatoria a saldo. Conseguentemente, è rimasta ferma la condanna del ricorrente al pagamento della differenza tra quanto spettante al professionista e quanto già versato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte, ma nel caso concreto la precedente cassazione aveva imposto solo l'esame dell'eccezione di estinzione del debito, senza predeterminare l'effetto estintivo del pagamento

  • art. 1199 c.c.

    la quietanza va interpretata secondo il suo tenore letterale e complessivo; la sottoscrizione per ricevuta può attestare il solo incasso della somma, non necessariamente il saldo di ogni pretesa

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per violazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di quantificazione del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma la vincolatività riguarda il contenuto effettivo della decisione rescindente e non consente di attribuirle effetti che non siano stati espressamente affermati.
  • Una quietanza deve essere interpretata in base al suo testo complessivo e al contesto fattuale; la dicitura "per ricevuto" o la sottoscrizione del creditore non implicano automaticamente che il pagamento sia stato accettato a saldo e stralcio dell'intero debito.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto documentale sia stato esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in modo sfavorevole alla parte che lo invoca.
  • La censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. è infondata se il giudice di rinvio si limita a svolgere l'accertamento richiesto dalla cassazione rescindente senza discostarsi dal principio di diritto fissato.
  • In sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa lettura della quietanza o della documentazione se l'interpretazione del giudice di merito è logicamente plausibile e coerente con il materiale acquisito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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