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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19389/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società acquirente di un compendio immobiliare aveva convenuto due società del gruppo ferroviario per ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione pattuita contrattualmente e la riconsegna dell’immobile libero da persone e cose, assumendo che la porzione occupata da personale della società ferroviaria non fosse stata rilasciata entro il termine concordato. Il Tribunale aveva condannato la capogruppo ferroviaria al pagamento di una somma e rigettato le domande verso le altre convenute; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un unico motivo articolato in più censure, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’immobile era stato venduto nello stato di fatto conosciuto e accettato dall’acquirente, che non vi era alcun obbligo della venditrice di garantire il rilascio da parte dell’occupante, che la locazione/occupazione del bene rendeva applicabili gli artt. 1599 e 1602 c.c. e che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere tardivo il rilascio sulla base delle prove testimoniali. La ricorrente lamentava anche la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata autosufficienza del ricorso quanto al contenuto del contratto di compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha escluso che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo logicamente coerente le ragioni della decisione e valorizzato un duplice accertamento conforme di merito. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla locazione dell’immobile e sull’applicabilità degli artt. 1599 e 1602 c.c. non risultava adeguatamente prospettata nei gradi di merito e, comunque, non era supportata da un ricorso autosufficiente, poiché non era stato riprodotto integralmente il contratto di compravendita né erano stati indicati con precisione gli atti rilevanti. Le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore della sola società controricorrente non adesiva e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente

    Il vizio non ricorre se la sentenza di merito espone un iter logico comprensibile e non contraddittorio; in cassazione non è ammessa una rivalutazione del fatto sotto la veste del vizio motivazionale.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto degli atti e documenti su cui il motivo si fonda e segnalarne specificamente la sede processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’autosufficienza può essere integrata mediante il deposito e l’indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 1599 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere l’opponibilità della locazione all’acquirente; la Corte rileva che la questione non era adeguatamente posta e che il contenuto documentale non consentiva di desumerne l’applicabilità.

  • art. 1602 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la successione del nuovo proprietario nella posizione del locatore; la censura è stata ritenuta non decisiva e non correttamente veicolata in cassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda comprensibile la ratio decidendi; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove o il risultato raggiunto.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove testimoniali.
  • Chi deduce la violazione di norme sostanziali deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e non introdurre questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti posti a fondamento della censura devono essere riprodotti o comunque specificamente localizzati nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inidonea.
  • Se il contratto è invocato per escludere una responsabilità o un obbligo di rilascio, il suo contenuto rilevante deve essere allegato e descritto in modo completo, non potendo la Corte colmare lacune con congetture.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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