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Parere

Parere n. 1382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Harlin Davis contro il Ministero degli affari esteri per l’annullamento del provvedimento del 30 settembre 2025 del Consolato italiano a Mumbai (India) di diniego al rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del visto per lavoro subordinato stagionale adottato il 30 settembre 2025 dal Consolato italiano a Mumbai

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto conseguente al nulla osta al lavoro subordinato rilasciato l'11 aprile 2025 dallo Sportello unico immigrazione della Prefettura di Rieti. Il diniego è stato motivato dallo stato di disoccupazione e dalla mancata dimostrazione di un'adeguata formazione ed esperienza lavorativa nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Sono stati dedotti, tra gli altri, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del contraddittorio, erronea presupposizione, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, abnormità, esistenza di un valido contratto di lavoro e del nulla osta, violazione di norme sovranazionali o del diritto dell'Unione europea, cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa e mancata indicazione del numero del provvedimento. Il ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza del rischio migratorio e l'asserita necessità di requisiti professionali, richiamando il livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo applicabile.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché non era pervenuta la relazione istruttoria del Ministero riferente. Ha disposto che il Ministero trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione di rito contenente, per ciascuna censura, gli elementi di fatto e di diritto necessari, nonché chiarimenti sulla durata del titolo richiesto e sulla persistente attualità dell'interesse del datore di lavoro e del ricorrente, considerato il tempo trascorso dalla richiesta del nulla osta. La relazione dovrà essere comunicata anche al ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, depositandole anche presso la Segreteria della Sezione. La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili, facendo salva ogni questione di rito e di merito.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni una relazione di rito chiara e inequivoca, contenente elementi di fatto e di diritto in ordine a tutte le censure formulate nel ricorso.

Durata del titolo richiesto

La relazione deve chiarire la durata del titolo richiesto, in relazione al visto per lavoro subordinato stagionale.

Attualità dell'interesse

Il Ministero deve verificare l'attualità dell'interesse del datore di lavoro e del ricorrente, considerato il tempo trascorso dalla richiesta del nulla osta del 21 marzo 2024.

Osservazioni del ricorrente

La relazione ministeriale deve essere inviata anche al ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, con contestuale deposito presso la Segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998

    ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legge n. 286/98

    È indicata quale disposizione in base alla quale lo Sportello unico immigrazione ha rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria dell'amministrazione riferente non è pervenuta e il fascicolo non consente ancora di esaminare le censure, la Sezione può adottare un parere interlocutorio e disporre specifici incombenti istruttori prima della decisione.
  • Gli incombenti istruttori devono riguardare ciascuna censura dedotta e richiedono una ricostruzione chiara degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.
  • Quando il procedimento per il rilascio di un visto o di altro titolo collegato a un nulla osta si protrae nel tempo, l'amministrazione deve verificare l'attualità dell'interesse del richiedente e degli altri soggetti coinvolti, oltre alla durata del titolo richiesto.
  • La relazione istruttoria dell'amministrazione deve essere comunicata al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine per presentare osservazioni e controdeduzioni prima della definizione dell'affare.

Diniego del visto per lavoro subordinato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un cittadino straniero contro il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'annullamento del diniego del visto adottato il 30 settembre 2025 dal Consolato italiano a Mumbai.

Premesse e procedimento amministrativo

Il datore di lavoro aveva presentato il 21 marzo 2024 una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria in favore del ricorrente. Lo Sportello unico immigrazione della Prefettura di Rieti aveva rilasciato il nulla osta l'11 aprile 2025, richiamando l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente aveva quindi presentato domanda di visto presso il Consolato generale d'Italia a Mumbai.

Motivazione del diniego e censure

Il Consolato ha respinto la domanda ritenendo sussistenti lo stato di disoccupazione e la mancata dimostrazione di un'idonea formazione ed esperienza lavorativa nel settore richiesto.

Il ricorrente ha dedotto:

  • violazione ed erronea presupposizione, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento;
  • difetto e carenza di motivazione, nonché abnormità del provvedimento;
  • violazione del contraddittorio e dell'obbligo di istruttoria;
  • esistenza di un valido contratto di lavoro e del nulla osta;
  • violazione di norme sovranazionali o del diritto dell'Unione europea;
  • cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa;
  • mancata indicazione del numero del provvedimento.

In particolare, il ricorrente ha contestato la rilevanza del rischio migratorio, sostenendo che l'ingresso sarebbe stato finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre un anno. Ha inoltre sostenuto che il livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo applicabile non richiederebbe specifici requisiti professionali di formazione o esperienza.

Valutazioni della Sezione

La Sezione non ha definito il ricorso nel merito, ritenendo che l'affare non fosse ancora maturo per la decisione. Non risultava infatti pervenuta la relazione istruttoria del Ministero riferente, necessaria per ricostruire i fatti e valutare le singole censure.

Incombenti istruttori

Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione di rito che:

  • esamini in modo chiaro e inequivoco le singole censure;
  • fornisca gli elementi di fatto e di diritto rilevanti;
  • chiarisca la durata del titolo richiesto;
  • verifichi l'attualità dell'interesse del datore di lavoro e del ricorrente, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta del nulla osta.

La relazione deve essere inviata anche al ricorrente. Quest'ultimo potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, depositandole contestualmente presso la Segreteria della Sezione per il successivo inoltro al Consiglio di Stato.

Esito interlocutorio

Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sulle questioni di rito, sull'istanza cautelare o sul merito delle censure. La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Restano espressamente salve tutte le questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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