Cassazione Civile, Ordinanza n. 06312/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle per tributi e sanzioni di varia natura, per un importo complessivo di euro 18.975,21. La Commissione tributaria regionale aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la notifica di alcune cartelle e, conseguentemente, prescritti i crediti azionati, oltre a condannare l’agente della riscossione alle spese. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) la violazione delle regole sulla valutazione della prova e delle norme sulla notificazione, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della notifica delle cartelle nn. 1-8 e 10, non considerando la raccomandata informativa per la notifica ex art. 140 c.p.c. e pretendendo indebitamente ulteriori adempimenti; 2) la violazione dell’art. 2943 c.c. e il travisamento della prova in relazione agli atti interruttivi della prescrizione, perché la CTR avrebbe ritenuto prescritte le pretese tributarie sulla base dell’asserita invalidità delle notifiche delle cartelle e dell’intimazione di pagamento relativa alla cartella n. 9. Il ricorso si concentra dunque sulla validità delle notifiche e sul conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Cassazione ritiene fondati i motivi nella parte in cui censurano il giudizio della CTR sulla notificazione delle cartelle e dell’intimazione di pagamento: per la cartella notificata ex art. 140 c.p.c. la raccomandata informativa risultava effettivamente spedita e ricevuta; per le cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non era necessaria una seconda raccomandata informativa e, in ogni caso, la consegna a persona di famiglia presso il domicilio era idonea a perfezionare la notifica anche senza prova della convivenza anagrafica; inoltre, per la comunicazione prevista dall’art. 60 d.P.R. 600/1973 era sufficiente la lettera raccomandata semplice, non essendo richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte assorbe la parte del motivo relativa agli atti interruttivi nella misura in cui la CTR aveva fondato la prescrizione sulla supposta invalidità delle notifiche, e rimette al giudice di rinvio l’esame dell’eccezione di prescrizione alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura per travisamento della prova da parte del giudice di merito
richiamato nella doglianza sulla valutazione della prova della notificazione
disciplinante la notifica con consegna a persone diverse dal destinatario, rilevante per la cartella notificata ex art. 140 c.p.c.
per la notifica a destinatario temporaneamente irreperibile è richiesta anche la raccomandata informativa; la Corte afferma che, nel caso esaminato, essa risultava spedita e ricevuta
per la notifica diretta a mezzo posta dell’agente della riscossione si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982; non occorre la seconda raccomandata informativa
la norma prevede l’invio di una lettera raccomandata semplice, non una raccomandata con avviso di ricevimento, che sarebbe adempimento superfluo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità processuale/travisamento della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione al travisamento della prova secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5792/2024
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, con riproduzione della documentazione rilevante
richiamato in relazione all’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dagli atti di riscossione
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta di cartelle di pagamento eseguita dall’agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria la disciplina della L. n. 890/1982 e, in particolare, non occorre una seconda raccomandata informativa quando il plico sia consegnato a persona legittimata presso il domicilio del destinatario.
- La consegna dell’atto a persona di famiglia o ad altra persona legittimata alla ricezione presso il domicilio del destinatario perfeziona la notificazione senza che sia richiesta la prova della convivenza anagrafica; la convivenza può presumersi sulla base della consegna domiciliaria e può essere vinta solo con prova specifica della presenza meramente occasionale del consegnatario.
- Quando il legislatore prevede l’invio di una "lettera raccomandata" come notizia dell’avvenuta notificazione, non può pretendersi la raccomandata con avviso di ricevimento se la norma non lo richiede espressamente; l’adempimento ulteriore è superfluo ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria.
- Il giudice di merito incorre in travisamento della prova quando assume come inesistente un fatto documentalmente provato e decisivo ai fini della decisione, specie se la documentazione è ritualmente riprodotta nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza.
- L’eventuale prescrizione del credito tributario non può essere affermata sulla base della sola contestazione dell’invalidità della notificazione degli atti presupposti, se la notifica risulta invece regolarmente eseguita e gli atti interruttivi sono provati.
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