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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28259/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva qualificato i due nipoti come legatari e aveva rigettato la sua domanda di ripetizione delle somme anticipate per ristrutturazione dell'immobile, onoranze funebri, imposte di successione e altre spese gravanti sull'asse ereditario. Il nodo giuridico centrale riguardava la qualificazione della disposizione testamentaria (testamento olografo del 29.08.1996): se si trattasse di una institutio ex re certa a titolo particolare (legato) o di una attribuzione a titolo universale (eredità o quota dell'asse). Il testamento aveva attribuito ai nipoti la quota del 50% sulla casa di famiglia e Lire 400.000.000, precisando però che il totale a favore dei due nipoti non avrebbe dovuto superare il 40% dell'intero patrimonio del testatore. La ricorrente sosteneva che tale previsione percentuale dimostrava la volontà di chiamare i nipoti a una quota dell'asse (eredi) e quindi la loro obbligazione a concorrere pro quota alle passività, mentre i resistenti sostenevano che si trattava di legati e che il 40% fosse un mero limite negoziale a tutela della coniuge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nella qualificazione giuridica della disposizione testamentaria e nella valutazione delle circostanze pertinenti. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui per riconoscere il carattere universale della disposizione è decisiva l'attitudine del chiamato a partecipare anche all'acquisto di altri beni in proporzione alla sua quota, determinabile attraverso il rapporto tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse. Ha osservato che la Corte distrettuale non ha valutato adeguatamente la portata della clausola del 40% e l'effetto della possibile vendita della quota del fabbricato o la natura della liquidità (Lire 400.000.000) quale categoria di beni. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. civ.

    La Corte interpreta l'art. 588 nella distinzione tra institutio ex re certa a titolo universale (erede o quota dell'asse) e legato: occorre valutare se il chiamato abbia attitudine a raccogliere anche altri beni in proporzione alla sua quota, attraverso il rapporto tra valore delle res certae e valore dell'intero asse

  • art. 743 cod. civ.

    Richiamato in relazione alle norme sulla qualificazione delle disposizioni testamentarie; utilizzato dalla ricorrente nella censura di applicazione errata

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in sede di ricorso per cassazione

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, indicata nella motivazione procedurale

Massime di principio

  • Per distinguere tra erede (istituzione a titolo universale) e legatario (disposizione a titolo particolare) occorre valutare sia il contenuto testuale della disposizione sia l'intenzione del testatore; l'indagine deve essere sia oggettiva (analisi del testo e dei beni indicati) sia soggettiva (volontà del testatore).
  • Se i beni attribuiti sono parte di una categoria o sono espressi in modo tale da risultare proporzionali rispetto all'intero patrimonio (es. limite percentuale rispetto all'asse), ciò può evidenziare la volontà di chiamare i beneficiari ad una quota dell'asse, quindi a titolo universale.
  • La presenza di una misura percentuale (es. 'non oltre il 40% dell'intero patrimonio') è elemento significativo: impone di calcolare il rapporto tra valore delle res certae attribuite e valore dell'intero asse per accertare l'attitudine del chiamato a concorrere nell'acquisto di altri beni.
  • Una somma in denaro indicata in alternativa a titoli o liquidità può rappresentare, se inserita nel computo complessivo, una attribuzione di categoria di beni che tende a configurare una partecipazione proporzionale all'asse piuttosto che un legato specifico.
  • La possibilità che il bene assegnato venga venduto dopo la disposizione (cioè la convertibilità del bene) può essere indice della volontà di una quota sull'asse; va valutata la portata di clausole che collegano il bene al patrimonio relitto.
  • In caso di dubbio giurisprudenziale o di valutazione errata da parte del giudice di merito, la Cassazione può cassare e rinviare affinché il giudice di merito riesamini la disposizione alla luce del principio di proporzione tra res certae e intero asse.
  • Dal punto di vista pratico, chi contesta la qualificazione (erede vs legatario) deve documentare il valore delle res certae attribuite e il valore complessivo dell'asse per dimostrare l'esistenza o meno dell'attitudine a partecipare proporzionalmente.

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