Cassazione Civile, Sentenza n. 28174/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbariccia ha impugnato il decreto ingiuntivo e le successive decisioni che gli avevano condannato al pagamento della provvigione (euro 4.392), deducendo in primo luogo la prescrizione del diritto alla provvigione avendo l'agenzia proposto la domanda oltre un anno dalla conclusione dell'affare, e contestando altresì la debenza della somma. In sede di appello ha censurato l'errata applicazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione (in particolare se il dies a quo fosse la stipula del contratto preliminare o del rogito) e ha lamentato violazione del contraddittorio e della prova in relazione alla mancata valutazione degli elementi di prova a supporto della conclusione del preliminare (fra cui il pagamento della caparra) nonostante il preliminare prodotto non fosse sottoscritto da lui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale di Gorizia e rinviando la causa a quel Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la motivazione del Tribunale che aveva escluso a priori valore probatorio al preliminare prodotto dal ricorrente solo perché non sottoscritto da lui, senza valutare gli altri elementi di prova e gli indizi idonei a dimostrare la conclusione del preliminare come fatto storico. La Corte ha chiarito che, quando il preliminare è invocato come semplice fatto storico (per esempio per fissare il dies a quo della prescrizione) e non come fonte di diritti ed obbligazioni fra le parti contraenti, i limiti probatori imposti dalla forma scritta ad substantiam non operano nel modo restrittivo applicato dal Tribunale; pertanto il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione valutando anche le prove indiziarie (es. pagamento della caparra) e decidere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiama la disciplina del contratto di mediazione; la Corte ha considerato che il diritto alla provvigione sorge con la "conclusione dell'affare" e che occorre individuare correttamente il momento da cui decorre la prescrizione.
Stabilisce il termine annuale di prescrizione per il diritto del mediatore alla provvigione; la controversia verteva sulla determinazione del dies a quo (preliminare vs rogito) e la Corte ha indicato che, se il preliminare è provato come fatto storico, la prescrizione può decorrere dalla sua data.
Richiamato in rapporto alla decorrenza e all'interpretazione del termine prescrizionale; la Corte ha esaminato l'applicazione degli artt. sul dies a quo e sulla conoscenza dell'evento rilevante ai fini della prescrizione.
Norma sulla prova dei contratti soggetti a forma scritta; la Corte ha precisato che i limiti probatori derivanti dall'art. 2725 operano quando il contratto è invocato come fonte di obbligazioni reciproche tra le parti contraenti, ma non quando è evocato come semplice fatto storico fra una parte e un terzo.
Attinente alle conseguenze della produzione in giudizio di scritture non sottoscritte; la giurisprudenza richiamata dalla Corte distingue l'effetto della produzione quando la causa è proposta nei confronti degli altri sottoscrittori (possibile perfezionamento ex nunc) rispetto al caso in cui non lo siano.
Principio del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha valutato la necessità di rispettare il diritto di difesa e di consentire alle parti di discutere rilievi decisivi.
Regole sull'onere della prova; la Corte ha evidenziato che, quando il preliminare è un fatto storico, la prova può essere data con qualsiasi mezzo e il giudice deve valutare gli elementi prodotti dalle parti.
Poteri istruttori del giudice e valutazione della prova; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare anche prove indiziarie e di non escludere a priori elementi utili alla decisione.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente: vizio di motivazione e violazione del contraddittorio/diritto di difesa. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi e ha cassato la sentenza.
Massime di principio
- Quando un contratto preliminare è prodotto in giudizio da un contraente che non lo ha sottoscritto, se il contratto è invocato come fonte di diritti obbligatori tra le parti contraenti le limitazioni probatorie della forma scritta ad substantiam trovano applicazione; ma se il preliminare è dedotto come "fatto storico" (ad es. per fissare il dies a quo della prescrizione) i limiti probatori non operano nella stessa misura e la sua esistenza può essere provata anche con mezzi diversi dalla scrittura sottoscritta.
- La produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta può avere efficacia di perfezionamento ex nunc solo se la causa è promossa nei confronti degli altri firmatari; se gli altri firmatari non sono parte, il giudice non può automaticamente considerare perfezionato il contratto sulla sola base della produzione.
- Il diritto del mediatore alla provvigione decorre dalla "conclusione dell'affare": se tale conclusione è dimostrata dal preliminare validamente provato, la prescrizione decorre da lì; in mancanza di prova adeguata del preliminare, il dies a quo può essere fissato alla data del rogito quando questo dimostra l'incontro di volontà.
- Il giudice non deve esclusivamente basare la decisione sulla mancata sottoscrizione di un atto prodotto, ma deve valutare complessivamente tutti gli elementi di prova, inclusi indizi e comportamenti (es. pagamento della caparra, corrispondenza, atti compiuti dalle parti) che possano dimostrare la conclusione dell'affare.
- Se il giudice solleva d'ufficio una questione decisiva ai fini della decisione, deve consentire alle parti di confrontarsi su quel rilievo per non ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa; la mancata osservanza può comportare la cassazione.
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