Cassazione Penale, Sentenza n. 3631/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Galgano chiedeva l'ammissione alla misura alternativa della semilibertà; il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché, a suo avviso, non era stata espiata la soglia minima prevista dall'art. 50, comma 2, Ord. pen. Il punto controverso riguardava il metodo di calcolo: il Tribunale aveva assunto come base di calcolo la pena inflitta con le sentenze (anni 25 e giorni 20) senza tenere conto dell'effetto estintivo dell'indulto, determinando così un limite minimo più elevato; il ricorrente contestava la violazione di legge (art. 50 Ord. pen. e art. 174 c.p.) sostenendo che la soglia di riferimento deve essere calcolata sulla pena da eseguire effettivamente dopo l'applicazione dell'indulto, mentre ai fini del conteggio della pena già effettivamente scontata non si deve considerare l'indulto ma solo il tempo effettivamente espiato e gli eventuali giorni di liberazione anticipata.
La decisione
La decisione accoglie il ricorso: la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame. La Corte precisa i principi di diritto applicabili: (i) ai fini del quantum di pena già espiata per verificare il requisito temporale di ammissibilità alla semilibertà non si computa l'indulto, ma solo la pena effettivamente espiata e i benefici di liberazione anticipata; (ii) invece, la base di calcolo cui commisurare le soglie della "metà della pena" e dei "due terzi" è la pena che deve effettivamente essere espiata dopo le detrazioni derivanti dall'applicazione dell'indulto (ossia la pena ridotta dall'indulto). Il Tribunale di Lecce dovrà ricalcolare la situazione alla luce di questi criteri.
Norme richiamate
art. 50 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
«il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa»
La Corte distingue due operazioni: per verificare il periodo di pena effettivamente scontato ai fini dell'ammissione non si computa l'indulto; però la soglia (metà o due terzi) va calcolata sulla pena da eseguire concretamente dopo le deduzioni (quindi tenendo conto dell'indulto)
Richiamata dal ricorso in relazione alla violazione di legge denunciata; la Corte valuta l'errata applicazione delle norme penitenziarie in ordine al calcolo della soglia minima per la semilibertà
Richiamata in motivazione per sottolineare il carattere eccezionale dell'equiparazione dell'indulto alla effettiva espiazione; l'indulto non deve essere considerato come pena effettivamente scontata ai fini di alcuni benefici
art. 656, comma quinto, c.p.p.
Citato a supporto del principio secondo cui il pubblico ministero, nel cumulo delle pene, deve tener conto degli effetti dell'indulto al fine di determinare la pena eseguibile
art. 3 e art. 27 Cost.
Richiamati per escludere che la diversa disciplina tra indulto e liberazione anticipata possa violare i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena; la Corte ritiene la differenziazione giustificata
Massime di principio
- Distinguere sempre due calcoli distinti: (a) il quantum di pena effettivamente espiata (per il quale non si computa l'indulto, ma si sommano eventuali benefici come la liberazione anticipata) e (b) la base di calcolo della soglia (metà o due terzi) che deve essere determinata sulla pena da eseguire dopo le deduzioni dovute all'indulto.
- L'indulto riduce la pena da eseguire e va considerato nella determinazione della soglia minima richiesta per l'ammissione a benefici (es. due terzi per reati ostativi), ma non sostituisce l'effettiva esecuzione: non può essere conteggiato come periodo 'scontato'.
- Nel calcolo del tempo effettivamente scontato ai fini dell'ammissione a misure alternative si devono sempre sommare i giorni di liberazione anticipata eventualmente spettanti.
- Se il provvedimento di cumulo o il pubblico ministero non tengono conto degli effetti dell'indulto nell'individuare la pena eseguibile, il calcolo deve essere rettificato: l'autorità di esecuzione (o il giudice dell'esecuzione) deve valutare la pena residua concreta.
- In caso di dubbio o di errore nel calcolo della soglia per l'ammissione alla semilibertà è possibile impugnare il provvedimento e ottenere l'annullamento con rinvio perché il giudice ricalcoli secondo i principi esposti.
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