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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20167 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento Irpef emessi per gli anni indicati nel provvedimento, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Il testo non specifica il contenuto dei due motivi; la Corte ha rilevato che il ricorso non formulava il quesito di diritto e, per il motivo relativo a vizio di motivazione, il corrispondente momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 18 giugno 2009, prima dell’entrata in vigore, il 4 luglio 2009, dell’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. disposta dalla legge n. 69 del 2009; di conseguenza, quei requisiti erano ancora applicabili e dovevano essere rispettati. La pronuncia della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato gli avvisi di accertamento, resta quindi ferma. C.A. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Incidendo su sentenza pubblicata il 18.6.2009 (e, dunque, prima del 4.7.2009, data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1 lett. d), esso non ottempera, infatti, alle prescrizioni, di cui all'art. 366 bis c.p.c., sul quesito di diritto e (per il motivo introducente vizio di motivazione) sull'omologo momento di sintesi (v. Cass. 4719/08, 20603/07).

    Per le sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non elimina l’obbligo di formulare il quesito di diritto per i motivi pertinenti e, in caso di censura per vizio di motivazione, il corrispondente momento di sintesi. La loro mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 47, comma 1, lettera d), della legge n. 69 del 2009

    Incidendo su sentenza pubblicata il 18.6.2009 (e, dunque, prima del 4.7.2009, data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1 lett. d), esso non ottempera, infatti, alle prescrizioni, di cui all'art. 366 bis c.p.c., sul quesito di diritto e (per il motivo introducente vizio di motivazione) sull'omologo momento di sintesi (v. Cass. 4719/08, 20603/07).

    L’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. è entrata in vigore il 4 luglio 2009; la data di pubblicazione della sentenza impugnata determina quindi se restino applicabili i requisiti di formulazione previsti da tale articolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della decisione impugnata: un’abrogazione successiva non esonera dai requisiti che erano vigenti al momento rilevante.
  • Quando l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile, l’assenza del quesito di diritto o, per i motivi di vizio di motivazione, dell’apposito momento di sintesi può rendere inammissibile il ricorso, senza che la Corte esamini nel merito le censure.
  • La parte che soccombe in Cassazione può essere condannata alle spese del giudizio.

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