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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40929/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato nove intimazioni di pagamento notificate nel 2011, fondate su cartelle esattoriali relative a tributi locali e a imposte erariali riferite ad annualità comprese tra il 1996 e il 2004. La CTR Lazio aveva accolto solo in parte l’appello, ritenendo prescritti i crediti relativi ai tributi locali ma non quelli erariali, applicando per questi ultimi il termine decennale. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 c.c., sostenendo che, una volta notificata la cartella, la pretesa non poteva più beneficiare della conversione del termine breve in quello decennale e che, quindi, anche i crediti erariali si sarebbero prescritti in cinque anni. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo invece che la notifica della cartella e del ruolo determinasse una novazione del rapporto e l’applicazione uniforme della prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRAP, in mancanza di una specifica previsione legislativa di termine più breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., mentre non opera la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. perché tali obbligazioni, pur avendo cadenza annuale, non sono prestazioni periodiche in senso tecnico. Ha inoltre escluso che la cartella di pagamento o il ruolo producano novazione del rapporto o conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., riservata solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi. La Corte ha quindi mantenuto fermo l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite e ha compensato le spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non si applica alla cartella di pagamento, che è atto amministrativo privo di efficacia di giudicato

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti per tributi erariali, perché non integrano prestazioni periodiche in senso tecnico

  • art. 2946 c.c.

    in assenza di un’espressa previsione di legge per un termine più breve, i crediti erariali per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrivono nel termine ordinario decennale

  • art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986

    è richiamato quale disposizione espressa che giustifica, per l’imposta di registro, l’applicazione del termine decennale

  • art. 30 del d.l. n. 78 del 2010

    è richiamato per osservare che l’avviso di addebito INPS ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali

  • L. n. 122 del 2010

    norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010 richiamata in relazione all’avviso di addebito INPS

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento non trasforma il credito tributario in un credito assistito da giudicato e non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.
  • La prescrizione dei crediti tributari va individuata in base alla disciplina propria del singolo tributo: se la legge non prevede un termine più breve, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • L’art. 2948, n. 4, c.c. si applica solo alle obbligazioni periodiche in senso tecnico; i tributi erariali annuali non rientrano in tale categoria perché ogni anno l’obbligazione è autonoma e richiede la verifica dei relativi presupposti impositivi.
  • Il ruolo e la cartella di pagamento hanno natura amministrativa e non acquistano efficacia di giudicato; solo un titolo giudiziale definitivo consente l’applicazione dell’art. 2953 c.c.
  • In sede di riscossione coattiva, la diversa natura del credito sottostante impone di verificare separatamente il termine di prescrizione applicabile a ciascun tributo, senza operare automatismi generalizzati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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