Cassazione Civile, Sentenza n. 5905/2020 del 03/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (seconda classificata)
La controversia
Il CNR, con provvedimento del 2 dicembre 2011, approvò la graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 ricercatori presso istituti e strutture situati in Sardegna, dichiarando vincitrice la ricorrente. La seconda classificata impugnò la graduatoria con ricorso straordinario al Capo dello Stato; dopo la richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale, si costituì davanti al TAR per la Sardegna riproponendo il ricorso. La candidata vincitrice si costituì e propose ricorso incidentale. Il TAR, con sentenza del 10 maggio 2013, accolse il ricorso principale annullando la graduatoria; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2361/2019 depositata il 10 aprile 2019, confermò la decisione. La controversia riguardava l’adeguatezza della conoscenza della lingua italiana della vincitrice: il Consiglio di Stato interpretò il bando e l’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994 nel senso che la conoscenza adeguata della lingua italiana era richiesta anche per la prova scritta, da svolgersi in italiano, e ritenne che gli errori di ortografia, grammatica e sintassi degli elaborati dimostrassero il mancato raggiungimento del livello adeguato alla figura di ricercatore. La vincitrice propose ricorso per cassazione alle Sezioni Unite con tre motivi, tutti prospettati come difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale: 1) sostenne che il Consiglio di Stato avesse creato, interpretando il bando e la disciplina sui concorsi dei cittadini comunitari, un requisito nuovo e più rigoroso, imponendo la perfetta conoscenza scritta della lingua italiana, e avesse negato il valore del titolo linguistico posseduto; 2) lamentò che il giudice amministrativo si fosse sostituito alla commissione e avesse invaso la discrezionalità della pubblica amministrazione; 3) contestò la valutazione degli elaborati e la conclusione sulla conoscenza linguistica, assumendo che il giudice avesse svolto un apprezzamento di merito riservato all’amministrazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’interpretazione del bando e delle norme applicabili, anche se eventualmente erronea, appartiene alla funzione giurisdizionale e non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale; il Consiglio di Stato non aveva introdotto una nuova regola, ma aveva interpretato il requisito della conoscenza «adeguata» in rapporto alla prova scritta e alle funzioni proprie di un ricercatore. Anche i motivi secondo e terzo sono stati rigettati congiuntamente: il sindacato amministrativo può estendersi ai fatti e agli aspetti tecnici necessari a verificare la legittimità del provvedimento, senza per questo trasformarsi in sostituzione dell’amministrazione. Nel caso concreto il Consiglio di Stato verificò il rispetto delle regole di valutazione adottate dalla commissione e trasse dagli errori risultanti dagli elaborati una conclusione sulla legittimità della valutazione, senza esercitare una discrezionalità riservata in via esclusiva all’autorità. Fu esaminata anche la questione del titolo linguistico, senza che emergesse un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla seconda classificata le spese, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge, spese generali del 15% ed Euro 200 per esborsi; le spese tra la ricorrente e il CNR sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda.
Il ricorso alle Sezioni Unite contro una decisione del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare errori di giudizio o di procedura relativi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata.
Al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non apre un riesame della correttezza dell’interpretazione o dell’applicazione della legge da parte del giudice amministrativo, ma riguarda soltanto l’esistenza e i limiti esterni della giurisdizione.
Al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda.
Il rimedio contro le decisioni del giudice amministrativo è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e non per contestare errori in iudicando o in procedendo.
In sostanza l’esame del giudice amministrativo può estendersi anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, circostanza questa che non si ravvisa nella fattispecie in esame ove il C.d.S., affermato che le norme ivi comprese quelle del bando imponevano alla commissione la verifica della conoscenza della lingua italiana, adeguata alla tipologia di concorso, anche per la prova scritta,ha verificato se l’amministrazione avesse fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa stessa nell’ambito della propria discrezionalità, aveva deciso di adottare.
Il requisito dell’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri è riferito alla tipologia del concorso; per un concorso da ricercatore può comprendere la capacità di esprimersi per iscritto quando la prova scritta si svolge in italiano.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
L’importo aggiuntivo previsto per l’esito sfavorevole dell’impugnazione è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del giudice amministrativo per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda i limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori in iudicando o in procedendo, anche se prospettati come gravi violazioni o false applicazioni di legge.
- L’interpretazione della legge e degli atti di gara da parte del giudice amministrativo non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale: l’eventuale errata interpretazione non equivale alla creazione di una norma nuova né all’invasione della sfera legislativa o amministrativa.
- Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo può comprendere l’accertamento dei fatti e l’esame degli aspetti tecnici necessari a verificare la legittimità dell’atto, purché non sostituisca all’amministrazione valutazioni discrezionali o apprezzamenti tecnici con un oggettivo margine di opinabilità.
- Quando la legittimità di un atto amministrativo dipende da contestazioni fattuali, la tutela giurisdizionale piena richiede che il giudice possa risolverle; l’accertamento non diventa per ciò solo esercizio di giurisdizione di merito o sostituzione dell’amministrazione.
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