Cassazione Civile, Sentenza n. 5908/2020 del 03/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupanti)
La controversia
Due ex dipendenti della Polizia di Stato, già assegnatari di alloggi di servizio, avevano contestato davanti al giudice ordinario i decreti prefettizi che determinavano il canone mensile per il 2011 e richiedevano il pagamento di Euro 184.658,14 a uno degli occupanti e di Euro 167.859,22 all’altro. Uno dei ricorrenti aveva inoltre impugnato davanti al TAR del Lazio il decreto di pagamento del conguaglio, la comunicazione del 4 aprile 2011 sulla quantificazione del canone e gli atti connessi; il TAR, con sentenza n. 972/2012, aveva declinato la giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 8427/2013 aveva a sua volta dichiarato il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4834/2017, pubblicata il 22 marzo 2018, aveva confermato la declinatoria, attribuendo la controversia alla giurisdizione amministrativa in ragione dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, relativo al personale della Polizia di Stato. In Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto che la domanda riguardava soltanto la misura dei canoni e la pretesa patrimoniale dell’amministrazione, senza contestare l’esercizio di un potere amministrativo; hanno quindi invocato l’eccezione prevista dall’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 per le controversie concernenti canoni e corrispettivi relativi a beni pubblici. Hanno aggiunto che, anche considerando la controversia connessa alla materia dei servizi pubblici, le controversie su canoni, indennità e corrispettivi spettano al giudice ordinario. La Corte ha qualificato il ricorso del ricorrente già parte del giudizio amministrativo come conflitto negativo di giurisdizione; per l’altro ricorrente, privo di una precedente pronuncia declinatoria del TAR, lo ha esaminato come ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al ricorrente che aveva ottenuto anche una declinatoria del TAR, ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione, proponibile anche senza che una o entrambe le pronunce siano passate in giudicato. Quanto all’altro ricorrente, ha escluso che ricorressero i presupposti del conflitto negativo, ma ha esaminato la sua impugnazione come ricorso ordinario per cassazione, rilevandone la regolarità formale e la tempestività. Nel merito, ha stabilito che la controversia concerne esclusivamente l’entità dei canoni dovuti per gli alloggi di servizio, anche per il periodo successivo alla cessazione dal servizio durante il quale gli immobili erano rimasti occupati senza titolo. La domanda prescinde dal rapporto di pubblico impiego, che aveva rilevanza solo quale occasione dell’assegnazione degli alloggi, e non coinvolge l’esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione. Si applica quindi l’eccezione dell’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 per le controversie patrimoniali relative a indennità, canoni e corrispettivi. La Corte ha cassato la sentenza declinatoria della Corte d’appello di Roma e rimesso la causa al Tribunale ordinario di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 133 D.Lgs. n. 104/2010
La norma applicabile è, pertanto, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, che devolve al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque.
Le controversie concernenti la misura di canoni dovuti per il godimento di beni pubblici sono sottratte alla giurisdizione amministrativa e spettano al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non implicano l’esercizio di poteri discrezionali.
art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001
Nelle decisioni innanzi richiamate, alle quali va data continuità in quanto condivisibili, è stata evidenziata la non pertinenza del richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, sul rilievo che la domanda prescinde dal rapporto di lavoro pubblico, che ha avuto rilievo solo per avere consentito loro di ottenere, a suo tempo, la disponibilità di immobili di proprietà del Ministero.
La giurisdizione amministrativa prevista per il rapporto di impiego del personale della Polizia di Stato non si estende a una controversia che prescinde dal rapporto di lavoro e riguarda soltanto la determinazione dei canoni per l’occupazione degli alloggi di servizio.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso, quanto al C., che fu parte nel giudizio innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Giudice Ordinario, al di là dell’incongruità, irrilevante, del riferimento contenuto nella intestazione del ricorso all’art. 360 c.p.c., deve essere qualificato come ricorso per conflitto negativo di giurisdizione.
La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dal suo contenuto e dalla situazione processuale dedotta; l’erroneo riferimento all’art. 360 c.p.c. nell’intestazione non impedisce di qualificare l’atto come ricorso per conflitto negativo di giurisdizione.
artt. 366 e 369 c.p.c.
Sussistono, infatti, i requisiti formali ed i presupposti del ricorso ordinario per cassazione: esso è stato redatto con il ministero di avvocato cassazionista e in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c.; è stato ritualmente notificato alla parte (presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1), nel rispetto del termine cd. lungo semestrale, applicabile “ratione temporis” poichè il giudizio di primo grado è iniziato nell’anno 2012 (notifica del ricorso avvenuta il 13.9.2018, a fronte della sentenza della Corte di Appello di Roma pubblicata il 22 marzo 2018).
Per l’esame come ricorso ordinario per cassazione occorre verificare i requisiti formali prescritti, la notificazione e il rispetto del termine applicabile; nel caso concreto tali presupposti erano soddisfatti.
Massime di principio
- La controversia sui canoni dovuti da un pubblico dipendente o ex dipendente per il godimento di un alloggio di servizio, anche per il periodo successivo alla cessazione dal servizio durante il quale l’immobile sia occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione ordinaria se ha ad oggetto soltanto la determinazione di somme dovute e prescinde dal rapporto di pubblico impiego.
- L’eccezione alla giurisdizione amministrativa per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a beni pubblici opera quando la lite ha contenuto meramente patrimoniale e non involge l’esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa attribuita per il rapporto di impiego del personale della Polizia di Stato non comprende una controversia sui canoni di un alloggio di servizio quando il rapporto di lavoro costituisce soltanto il presupposto storico dell’assegnazione e non è oggetto della domanda.
- Il conflitto negativo di giurisdizione è ammissibile quando due giudici abbiano entrambi declinato la giurisdizione sulla medesima controversia e può essere proposto indipendentemente dal passaggio in giudicato di una o di entrambe le pronunce.
- Quando manca, nei confronti di una parte, una duplice pronuncia declinatoria della giurisdizione, l’impugnazione può essere esaminata come ricorso ordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, se ne ricorrono i requisiti formali e temporali.
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