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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5935/2020 del 03/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i minorenni l’autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, deducendo gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della figlia, nata il 14 novembre 2014. La domanda era stata respinta anche considerando la condanna del padre per rapina e violenza sessuale, relativa a fatti commessi nel novembre 2014, e la sua pericolosità sociale. La Corte d’appello di Bologna, con decreto depositato il 10 febbraio 2017, aveva confermato il diniego: pur risultando da una prima relazione dei Servizi sociali, riferita al periodo degli arresti domiciliari e protrattasi per oltre un anno, una partecipazione del padre alla crescita della bambina e un aiuto alla compagna, una successiva relazione del 27 gennaio 2017 descriveva una diversa situazione. Dal 13 agosto 2016 il padre era detenuto presso la Casa circondariale di Forlì, con fine pena presumibile nell’agosto 2017; la madre, giudicata positivamente dai Servizi sociali, accudiva la figlia e le necessità economiche erano sostenute dalla nonna materna e dalla famiglia di origine della compagna. La Corte territoriale aveva quindi ritenuto non provati un grave pregiudizio per la minore in caso di allontanamento del padre e l’indispensabilità del suo ruolo, dato il carattere temporalmente limitato della relazione padre-figlia e la presenza di altre figure di sostegno. Con il primo motivo il ricorrente denunciava falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che non fosse stata svolta una valutazione concreta e attuale dei gravi motivi, della sua idoneità genitoriale, del rapporto psicoaffettivo e del bilanciamento tra le esigenze connesse al suo allontanamento e quelle della figlia; lamentava inoltre una lettura macroscopicamente errata della relazione sociale del 25 febbraio 2016 e il mancato svolgimento degli accertamenti richiesti. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione sulla richiesta di ulteriori accertamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato entrambe le relazioni dei Servizi sociali e spiegato il diverso contenuto alla luce dei mutamenti temporali e familiari: le valutazioni positive della prima relazione riguardavano il periodo in cui il padre era agli arresti domiciliari, mentre la successiva documentava la detenzione e la capacità della madre, sostenuta dalla famiglia, di provvedere alla minore. La censura non coglieva la ratio della decisione e mirava a privilegiare una lettura parziale delle risultanze, mentre la valutazione di merito aveva escluso, con motivazione adeguata, che l’allontanamento determinasse un grave pregiudizio o che il padre fosse figura indispensabile per l’accudimento. La Corte ha ribadito che l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, richiede un esame circostanziato e un bilanciamento proporzionato e ragionevole tra ordine pubblico e sicurezza, da un lato, e unità familiare e interesse prioritario del minore, dall’altro; i gravi motivi presuppongono relazioni affettive e un ruolo genitoriale di riferimento, anche in rapporto all’assenza o all’impossibilità di altre figure di cura. L’interesse del minore non è assoluto e la sua stima è un apprezzamento di fatto, sindacabile nei limiti di legge; non è violato per il solo fatto che il giudice abbia prima esaminato le condotte penalmente rilevanti, se poi svolge un dettagliato scrutinio della situazione familiare. Anche il secondo motivo è stato rigettato: le differenze tra le relazioni erano state spiegate in base ai diversi periodi e contesti descritti, e la scelta di disporre una consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia congruamente motivata, senza che la richiesta consenta una rivalutazione dei fatti in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura del procedimento. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998

    nell’applicazione dell’istituto dell’autorizzazione temporanea a permanere in territorio italiano data al genitore di minore alle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, il giudice del merito, al di fuori di ogni automatismo che lasci discendere il diniego dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero, è chiamato ad operare, attraverso un esame circostanziato del caso, un giudizio di bilanciamento, secondo criteri di proporzione e ragionevolezza, tra le ragioni dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e quelle al bene della vita costituito dall’unità della famiglia e dalla reciproca assistenza tra i suoi componenti nel superiore interesse del minore, al quale detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto

    Il giudice deve evitare automatismi fondati sulla condanna penale e compiere un esame concreto, bilanciando in modo proporzionato e ragionevole sicurezza e ordine pubblico con unità familiare e interesse del minore. Quest’ultimo è prioritario, ma non assoluto, e l’autorizzazione presuppone gravi motivi legati al suo sviluppo psicofisico.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La lettura delle relazioni che si offre nell’impugnato decreto consente agevolmente di rigettare anche il secondo motivo di ricorso.

    La Corte ha escluso il denunciato difetto assoluto di motivazione, rilevando che il decreto aveva esposto e valutato le relazioni sociali e le ragioni per le quali non occorrevano ulteriori accertamenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La lettura delle relazioni che si offre nell’impugnato decreto consente agevolmente di rigettare anche il secondo motivo di ricorso.

    La censura di omessa motivazione sulla richiesta di accertamenti è stata respinta poiché la motivazione del decreto, ricostruita anche attraverso l’esame delle relazioni sociali, rendeva comprensibile la decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso, quando ricorrono i presupposti processuali, deve essere dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore straniero di un minore, prevista dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, non può essere negata automaticamente per la condanna del genitore a un reato ostativo: occorre un esame circostanziato e un bilanciamento proporzionato e ragionevole tra sicurezza e ordine pubblico e interesse del minore alla vita familiare.
  • I gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore richiedono la verifica di relazioni affettive significative e del ruolo del genitore quale figura di riferimento, considerando anche se altre persone siano assenti o impossibilitate a prestare le cure necessarie.
  • L’interesse superiore del minore è prioritario ma non assoluto. La sua valutazione costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in cassazione quando sia sostenuto da un esame dettagliato della situazione familiare e da motivazione adeguata.
  • La comparazione delle relazioni dei Servizi sociali deve considerare il periodo e il contesto familiare cui ciascuna si riferisce; conclusioni differenti non sono contraddittorie se trovano spiegazione nei mutamenti fattuali intervenuti.
  • La scelta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché congruamente motivata; la richiesta di ulteriori accertamenti non consente, di per sé, una rivalutazione delle risultanze di fatto in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpugnazioniProve
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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