Cassazione Civile, Sentenza n. 5970/2020 del 03/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nel 2000 il creditore pignorava presso una società a responsabilità limitata la quota del 25% appartenente a un socio debitore. La società, dopo avere deliberato la riduzione e il contestuale aumento del capitale, cui il socio non aderiva, rendeva dichiarazione negativa; seguiva un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. La prima deliberazione fu poi annullata con sentenza passata in giudicato e, nel 2006, la società adottò una nuova deliberazione di riduzione e ricostituzione del capitale, non impugnata, senza che il socio esercitasse nuovamente il diritto di opzione. Nel marzo 2009 il Tribunale, ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, accertò che al momento del pignoramento il socio era titolare della quota pignorata. Dopo una precedente pronuncia d’appello dichiarata inappellabile e cassata dalla Cassazione, la Corte d’appello in sede di riassunzione accolse parzialmente il gravame della società, precisando che il pignoramento comprendeva anche il valore del diritto di opzione non esercitato e compensando le spese di ogni grado e fase. La società ricorse per cassazione con tre motivi: (1) denunciò violazione degli artt. 492, 501, 543, 548 e 549 c.p.c., degli artt. 2482-ter e 2482-quater c.c. e degli artt. 2912 e 2917 c.c., sostenendo che il diritto di opzione non era stato esercitato né dal socio né dai creditori, benché informati, e che non ne era stata chiesta la vendita o realizzazione in sede esecutiva entro il termine utile; dedusse inoltre che, non essendo stata disposta la liquidazione, il valore della quota era ormai nullo al momento dell’accertamento di primo grado; (2) denunciò l’omesso esame della mancata richiesta di vendita o realizzazione esecutiva del diritto di opzione; (3) subordinatamente alla riforma della compensazione delle spese, dedusse violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che il socio esecutato, indicato come soccombente sostanziale, avrebbe dovuto sopportare le spese secondo il principio di causalità, anche per il giudizio di legittimità.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi, perché l’improcedibilità era assorbente. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello, pubblicata il 24 maggio 2017, le era stata notificata via PEC il 31 maggio 2017, ma non aveva prodotto copia autenticata della relata telematica, limitandosi a una copia non asseverata in forma autografa. La relata era necessaria per verificare la tempestività, poiché il ricorso risultava notificato il 31 luglio 2017. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato al socio debitore, ma non agli altri soggetti cui l’impugnazione era rivolta e che erano parti necessarie o lo erano già state in appello in riassunzione; ha tuttavia dichiarato assorbente l’improcedibilità derivante dalla mancata produzione della relata autenticata. Ha condannato la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La relata in parola è a sua volta essenziale, posto che la sentenza gravata è stata pubblicata il 24 maggio 2017 e il ricorso risulta notificato il 31 luglio 2017;
La relata della notificazione telematica della sentenza impugnata deve essere prodotta in forma autenticata quando occorre a verificare la tempestività del ricorso per cassazione; la mancata produzione comporta l’improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La declaratoria di improcedibilità giustifica l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata via PEC e la data di tale notificazione è rilevante per verificare la tempestività del ricorso per cassazione, è necessaria la produzione della relata telematica in copia autenticata; la copia non asseverata non assolve tale onere e determina l’improcedibilità del ricorso.
- Il mancato disconoscimento della copia della relata non può supplire alla mancata produzione della copia autenticata quando soltanto uno degli intimati ha svolto difese.
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