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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5962/2020 del 03/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione straordinaria)

La controversia

L’amministrazione straordinaria di una società aveva promosso due azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci. Tra gli addebiti dedotti figuravano, oltre a operazioni ritenute dirette a depauperare il patrimonio sociale e a finanziamenti e perdite della controllata, l’omessa adozione delle iniziative conseguenti alla causa di scioglimento e la prosecuzione dell’attività con aggravamento del dissesto. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 20 novembre 2012, accolse in parte una delle domande e condannò in solido alcuni amministratori, tra cui i ricorrenti, al risarcimento dei danni alla massa dei creditori, quantificati in complessivi 7.100.000 euro e limitati, per i due ricorrenti, rispettivamente a 4.262.400 e 5.683.200 euro; respinse invece l’altra domanda e assolse alcuni convenuti. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 febbraio 2018, accolse parzialmente il gravame principale solo quanto all’esclusione della responsabilità solidale di tre sindaci, confermando per il resto la condanna degli amministratori. I ricorrenti proposero tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva loro attribuito responsabilità per condotte anteriori al dissesto già escluse dal Tribunale e coperte da giudicato, non essendo stata proposta impugnazione incidentale dall’amministrazione straordinaria; 2) nullità per motivazione apparente, in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., sia sull’affermazione della responsabilità sia sulla liquidazione equitativa del danno; 3) violazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 c.c., contestando il ricorso al criterio equitativo e la quantificazione basata sull’incremento delle passività, senza prova del nesso causale né riclassificazione dei dati patrimoniali per confrontare situazioni omogenee. La Cassazione non ha esaminato tali censure nel merito, poiché ha rilevato una causa processuale preliminare d’improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. La sentenza d’appello era stata notificata telematicamente; per documentare validamente la notificazione, i ricorrenti avrebbero dovuto depositare le copie analogiche conformi della relata e del messaggio PEC, oppure asseverare la conformità della copia analogica entro l’udienza di discussione. Poiché alcuni destinatari della notificazione del ricorso erano rimasti intimati, la controricorrente non aveva depositato una copia ritualmente autenticata e i ricorrenti non avevano depositato in udienza l’asseverazione richiesta, operava la regola delle Sezioni Unite n. 8312/2019 e il ricorso era improcedibile. La Corte non ha quindi deciso nel merito i tre motivi relativi al giudicato, alla motivazione e alla liquidazione equitativa dei danni. Ha condannato i ricorrenti a rifondere all’amministrazione straordinaria 7.800 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 53/1994

    nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Nel giudizio di cassazione, il difensore può attestare la conformità delle copie analogiche degli atti digitali in forza del potere previsto dalla legge; nel caso di notificazione telematica della decisione impugnata, la documentazione della notificazione deve consentire di verificare anche il perfezionamento della notifica.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Nel giudizio di cassazione, le copie analogiche degli atti digitali devono essere attestate conformi all’originale secondo il potere e le modalità previsti dalla legge.

  • art. 16 D.L. 179/2012

    nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    La disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche a cura della cancelleria costituisce l’eccezione richiamata rispetto alla necessità, nel giudizio di cassazione non esteso al processo telematico, di depositare copie analogiche conformi degli atti digitali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, la Corte dà atto dell’obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il contributo ulteriore previsto dal comma 1-quater è pari al contributo dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione ha introdotto nel testo dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è stata notificata telematicamente, per rendere procedibile il ricorso per cassazione il ricorrente deve depositare la documentazione analogica necessaria a dimostrare la conformità all’originale digitale della decisione e degli atti della notificazione, inclusi la relata e il messaggio PEC da cui risulta il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.
  • Se il controricorrente deposita una copia analogica ritualmente autenticata della decisione impugnata o non ne disconosce la conformità, la mancanza dell’attestazione del ricorrente può essere superata. Se, invece, una controparte è rimasta intimata oppure ha disconosciuto la conformità, il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità entro l’udienza di discussione o l’adunanza; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • La prova di resistenza relativa al termine breve richiede di verificare se la notificazione del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata; una verifica negativa non sana la carenza della documentazione necessaria della notificazione telematica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori

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