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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09748/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un utente che non era allacciato alla rete fognaria pubblica e sosteneva di depurare autonomamente i propri scarichi tramite un impianto individuale autorizzato. Egli chiedeva la ripetizione di quanto pagato dal 2004 al 2008 a titolo di tariffa di depurazione, oltre al risarcimento dei danni e all’ordine di non addebitare in futuro la medesima quota in bolletta, assumendo che tale pretesa fosse indebita perché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e il D.M. 30 settembre 2009, chi non è allacciato alla fognatura e provvede da sé alla depurazione non deve pagare la tariffa. Il giudice di merito, dopo una prima cassazione con rinvio, ha ritenuto che il provvedimento tariffario dell’ATO fosse legittimo e che l’utente non avesse provato di essere titolare di un sistema di collettamento e depurazione autorizzato che realizzasse il corretto processo di trattamento previsto dal regolamento. Nel ricorso per cassazione l’utente ha dedotto, in sintesi: violazione del vincolo del giudice di rinvio; ultrapetizione; falsa applicazione della disciplina sulle tariffe e sugli scarichi; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, sostenendo che non gli spettasse provare ulteriormente l’idoneità del proprio impianto e che il giudice avesse errato nel ritenere dovuta la tariffa calcolata sull’intero consumo idrico. La società resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, e ha poi insistito soprattutto sulla questione delle spese di lite, contestando la compensazione integrale disposta dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’utente, ritenendo infondati o inammissibili tutti gli otto motivi. In particolare ha affermato che il giudice di rinvio aveva effettivamente verificato la legittimità del provvedimento tariffario e aveva motivato in modo sufficiente e non contraddittorio; che non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il tribunale si era pronunciato entro i limiti della domanda; che le censure di falsa applicazione di legge erano in realtà volte a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione; che le doglianze relative a motivazione, prove e omesso esame erano inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e, comunque, in presenza di doppia conforme non era proponibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, nell’azione di ripetizione di indebito, l’attore deve provare sia il pagamento sia la mancanza di causa giustificativa del pagamento, e nel caso concreto l’utente avrebbe dovuto dimostrare che il proprio impianto effettuava davvero il processo completo di depurazione previsto. Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte ha ritenuto fondato il solo nono motivo relativo alle spese di lite: ha censurato la compensazione integrale disposta dal giudice di rinvio perché motivata in modo generico con il solo richiamo alla complessità della causa e all’incertezza sull’esito, formula non sufficiente a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall’art. 92 c.p.c. Ne è seguita la cassazione sul punto e la decisione nel merito con liquidazione delle spese in favore della società.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e a verificare la legittimità del provvedimento rilevante nella lite; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o introduce un nuovo petitum o una nuova causa petendi; non è violato se il giudice ricostruisce autonomamente i fatti e applica una norma diversa da quella invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, mai acquisite o non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non sussiste quando si contesta il mero apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione richiede assenza grafica, motivazione apparente, perplessa o manifestamente contraddittoria; non è sufficiente una motivazione solo ritenuta insufficiente o non condivisibile.

  • art. 2033 c.c.

    Nell’azione di ripetizione di indebito l’attore deve provare l’avvenuto pagamento e la mancanza di causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, nei limiti del rapporto dedotto in giudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: i motivi devono denunciare veri errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti, non una diversa lettura dei fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni analoghe, che devono essere specificamente motivate.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo delle ragioni effettive della deroga al principio di soccombenza; formule generiche non sono sufficienti.

  • art. 5, L. n. 2248/1865, All. E

    Il giudice può disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo illegittimo rilevante nella controversia.

  • art. 155, comma 4, D.lgs. n. 152/2006

    La decisione di merito ha ritenuto che la tariffa potesse essere calcolata sul volume totale dell’acqua fornita all’utente.

  • art. 124 D.lgs. n. 152/2006

    È richiamato come norma in tema di autorizzazione allo scarico degli impianti individuali.

  • artt. 100, 110 e 154 D.lgs. n. 152/2006

    Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della tariffazione e la necessità di una differenziazione tariffaria per i casi non allacciati alla rete fognaria.

  • art. 27, comma 4, e art. 36 D.lgs. n. 152/1999

    Richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente mal applicate dal giudice di merito.

  • D.M. Ministero Lavori Pubblici 1 agosto 1996

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa disciplina tecnica degli impianti di trattamento.

  • D.M. Ministero Ambiente 30 settembre 2009

    Richiamato come fonte successiva alla sentenza costituzionale n. 335/2008 che esclude il pagamento della tariffa per chi non è allacciato e depura autonomamente.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, l’attore deve provare non solo il pagamento effettuato, ma anche l’assenza di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale nei rapporti specificamente dedotti in giudizio.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice altera il petitum o la causa petendi o attribuisce un bene diverso da quello domandato; non lo è se il giudice ricostruisce i fatti in modo autonomo e applica la norma ritenuta corretta.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente contestare la completezza o la persuasività della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione specifica e controllabile sulle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano; formule generiche sulla complessità della causa o sull’incertezza dell’esito non sono sufficienti.
  • Nei casi in cui si contesti la debenza di una tariffa collegata a un servizio tecnico-amministrativo, chi agisce per la ripetizione deve allegare e provare il presupposto fattuale che esclude la tariffa, se tale circostanza rientra nella propria sfera di disponibilità e vicinanza probatoria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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