Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso a un conducente di ciclomotore che, per evitare un cane randagio improvvisamente attraversato sulla carreggiata, cadeva a terra riportando gravi lesioni. I danneggiati convenivano in giudizio azienda sanitaria locale e comune chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado veniva affermata la responsabilità esclusiva dell'azienda sanitaria locale e rigettata la domanda verso il comune. In appello principale l'azienda sanitaria locale contestava integralmente la propria responsabilità; in appello incidentale i danneggiati censuravano il rigetto nei confronti del comune e della compagnia assicurativa. La Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese per asserita soccombenza reciproca. In Cassazione i ricorrenti principali deducevano violazione degli artt. 91, 112 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che non vi fosse soccombenza reciproca, poiché l'appello incidentale era rivolto contro soggetti diversi dall'appellante principale; la questione delle spese andava quindi trattata separando i diversi rapporti processuali. L'azienda sanitaria locale proponeva ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e della normativa regionale sul randagismo, ma senza indicare specificamente se e come la censura fosse stata dedotta in appello, con conseguente difetto di specificità del motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea la compensazione per soccombenza reciproca, poiché il rigetto dell'appello incidentale riguardava soggetti diversi dall'appellante principale e non poteva quindi giustificare una reciproca soccombenza tra i due contrapposti rapporti processuali. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria locale per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato chiarito se la doglianza sulla non esigibilità dell'obbligo e sulla necessità di un comportamento colposo concreto fosse stata dedotta nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
la regolazione delle spese deve seguire la reale individuazione della soccombenza nei distinti rapporti processuali.
il giudice non può pronunciare sulle spese prescindendo dall'effettivo oggetto delle impugnazioni proposte.
la compensazione delle spese richiede una reale soccombenza reciproca, che qui è stata esclusa.
richiamato nel motivo principale, ma la decisione si è concentrata sull'errore nella compensazione delle spese.
la ricorrente incidentale richiamava il principio della responsabilità per fatto colposo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
citato dalla ricorrente incidentale per sostenere l'inquadramento della responsabilità da custodia, ma senza scrutinio nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 14 L. R. Abruzzo n. 86 del 1999
norma regionale richiamata in tema di competenze e obblighi della ASL nel contrasto al randagismo.
il motivo incidentale è inammissibile perché non indica in modo specifico il contenuto e la sede processuale della censura nei precedenti gradi.
richiamata come base del dovere di vigilanza e cattura dei cani vaganti.
L. n. 86 del 1999
richiamata come disciplina regionale del fenomeno del randagismo e dei relativi obblighi degli enti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarato applicabile l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca è legittima solo se le reciproche sconfitte riguardano le medesime parti del rapporto processuale; se l'appello principale e quello incidentale colpiscono rapporti diversi, il giudice deve regolare separatamente le spese.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso incidentale è inammissibile quando non sia specificato, con adeguato richiamo agli atti, se la questione dedotta sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito e con quale contenuto, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La responsabilità dell'ente pubblico per il randagismo va esaminata secondo il parametro normativo invocato, ma la censura di legittimità deve essere autosufficiente e specifica; in difetto, la Corte non può entrare nel merito del corretto inquadramento tra colpa e responsabilità da custodia.
- Quando il ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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