Sentenza del 31/03/2017 n. 8433 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva annullato la cartella di pagamento per vizi della notifica. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d) ed e), nonché del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a), contestando sia l'applicazione delle norme sulla notifica in caso di irreperibilità, sia la loro eventuale applicazione retroattiva. La questione centrale riguardava la qualificazione dell'irreperibilità del contribuente come assoluta o relativa e, conseguentemente, l'adempimento delle formalità richieste per la notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi per difetto di autosufficienza, poiché Equitalia non aveva trascritto la relata di notifica della cartella, documento indispensabile per verificare se ricorressero i presupposti dell'irreperibilità assoluta o relativa e quale procedura fosse stata correttamente applicata. La Corte ha inoltre ribadito che, in caso di irreperibilità relativa, si applica l'art. 140 c.p.c.: oltre al deposito presso la casa comunale e all'affissione dell'avviso, occorre l'invio della raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, oppure il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Equitalia è stata condannata a rimborsare a CO. S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali e accessori; le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d) ed e), e comma 1
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario. La corretta applicazione dipende dalla distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, oggi comma 4
Per la notifica delle cartelle di pagamento, la disposizione deve essere coordinata con l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e con l'art. 140 c.p.c. quando l'irreperibilità è relativa.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a)
La disposizione è stata invocata da Equitalia in relazione alle modalità e alla decorrenza della disciplina della notificazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito le relative censure perché le ha dichiarate inammissibili.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa. La notificazione si perfeziona con la ricezione della raccomandata oppure, secondo la disciplina richiamata, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i motivi devono però rispettare il requisito di autosufficienza, consentendo alla Corte di verificare direttamente i fatti e gli atti rilevanti.
Corte costituzionale, sentenze n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012
Le pronunce hanno imposto garanzie effettive per il destinatario della notifica, chiarendo che non è sufficiente il solo deposito o la sola spedizione della raccomandata informativa senza il rispetto del termine previsto.
Massime di principio
- Quando si contesta una notifica tributaria, è essenziale distinguere tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa: la prima ricorre quando non è possibile individuare il destinatario o il suo domicilio; la seconda quando il destinatario è rintracciabile ma temporaneamente assente o non reperito presso la residenza.
- In caso di irreperibilità relativa, la notifica della cartella richiede il rispetto delle formalità dell'art. 140 c.p.c., inclusi il deposito presso la casa comunale, l'avviso e la raccomandata informativa, con perfezionamento alla ricezione o al decorso del termine previsto.
- Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o riprodurre gli atti decisivi, in particolare la relata di notifica, perché la Corte non può verificare autonomamente documenti non adeguatamente indicati o trascritti dal ricorrente.
- La mera assenza del contribuente in occasione di uno o più accessi non dimostra necessariamente l'irreperibilità assoluta e può rendere applicabile la procedura prevista per l'irreperibilità relativa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la Corte può confermare di fatto l'esito favorevole al contribuente senza esaminare nel merito tutte le questioni giuridiche prospettate dall'ente notificante.
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