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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21900/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasceva dal mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, dei compensi richiesti da un perito assicurativo per una pluralità di incarichi svolti nel tempo in relazione a distinti sinistri. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il Tribunale di Napoli l’aveva rigettata, ritenendo che le pretese fossero state proposte con abusivo frazionamento del credito: pur trattandosi di incarichi diversi, essi sarebbero stati riconducibili a un unico rapporto contrattuale d’opera, di durata pluriennale, e non risultava allegato o dimostrato un interesse oggettivamente meritevole a promuovere giudizi separati. Il ricorrente per cassazione articolava sei motivi: contestava la mancata riunione dei giudizi; denunciava violazione dei principi di buona fede e correttezza e degli arresti nomofilattici sul frazionamento del credito, sostenendo che si trattasse di distinti contratti d’opera relativi a singoli sinistri; invocava una normativa sopravvenuta sui compensi professionali proporzionati; deduceva omesso esame di un fatto decisivo quanto alla misura dei compensi; e sosteneva, in sostanza, che il giudice avesse male applicato i principi sul rapporto tra credito unitario e tutela processuale frazionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scrutinabile il motivo sulla mancata riunione dei processi perché la doglianza era nuova, mancava di specifico interesse e, comunque, la riunione è rimessa alla valutazione del giudice. Quanto ai motivi centrali, la Corte ha confermato che le varie pretese, pur riferite a incarichi distinti, erano inscrivibili in un medesimo rapporto di durata e nello stesso ambito oggettivo, sicché la proposizione di cause separate richiedeva la dimostrazione di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; tale interesse non era stato allegato in modo concreto, mentre il richiamo al rischio di prescrizione è stato reputato generico e comunque superabile con la semplice costituzione in mora. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, centrata sull’abusivo frazionamento del credito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di processi pendenti è rimessa alla valutazione del giudice e non costituisce un diritto della parte che la invochi; la censura sulla mancata riunione, se nuova o priva di interesse concreto, è inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e buona fede, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo perché la questione è stata risolta sul piano dell’abusivo frazionamento del credito.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell’esecuzione del rapporto rileva come parametro generale, ma non consente di superare la regola sull’inammissibilità del frazionamento abusivo in assenza di un interesse oggettivo alla tutela separata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse assorbita dalla disciplina giurisprudenziale sull’uso non abusivo della tutela giurisdizionale.

  • art. 183 c.p.c.

    Se il giudice intende rilevare d’ufficio l’assenza di interesse alla tutela frazionata e la questione non sia stata dedotta, deve sottoporla alle parti nel contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso dell’assenza di interesse alla tutela frazionata richiede il previo contraddittorio tramite assegnazione di termine alle parti per osservazioni.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    Il rischio di prescrizione addotto in modo generico non integra di per sé un interesse concreto alla frammentazione delle azioni, anche perché la prescrizione può essere interrotta con la costituzione in mora.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità non sono ammessi documenti fuori dai casi tassativi previsti dalla norma; il documento prodotto tardivamente non è stato quindi utilizzabile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio di inammissibilità va svolto su ciascun motivo e con riguardo al momento della decisione; la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi siano contrari a orientamenti consolidati.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    La condotta processuale connotata da colpa grave e abusiva integrazione del processo giustifica la condanna equitativa al pagamento di una somma in favore della controparte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per sanzionare l’abuso del processo mediante condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di possibile revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da valutarsi dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma riconducibili a un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • Quando le pretese sono fondate sullo stesso fatto costitutivo o richiedono un accertamento sostanzialmente unitario, la frammentazione delle azioni è abusiva se comporta duplicazione istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • L’assenza di un concreto interesse al frazionamento deve risultare dal contraddittorio: se il giudice intende rilevarla d’ufficio, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
  • Il semplice richiamo al rischio di prescrizione non basta a giustificare la proposizione di giudizi separati, specie quando la prescrizione può essere interrotta con un atto di costituzione in mora.
  • In cassazione non possono essere introdotte critiche che non aggrediscano la ratio decidendi della sentenza impugnata; i motivi che si limitano a contestare il risultato senza misurarsi con il percorso argomentativo sono inammissibili.
  • La riunione di processi pendenti costituisce valutazione discrezionale del giudice e non un potere azionabile come pretesa processuale vincolante della parte.
  • La proposizione abusiva e manifestamente infondata di ricorsi può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

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