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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12964/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un erede, di un'intimazione di pagamento relativa a debiti erariali IRPEF e IRAP del de cuius, fondata su una cartella di pagamento emessa dopo il decesso del contribuente e notificata a uno degli eredi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nulle sia la cartella sia l'intimazione per violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, poiché l'Ufficio avrebbe conosciuto il decesso tramite la denuncia di successione, gli atti avrebbero dovuto essere notificati collettivamente e impersonalmente agli eredi e che il ruolo avrebbe dovuto essere intestato agli eredi e non al defunto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, deducendo che, in mancanza della comunicazione del domicilio degli eredi, la notifica diretta all'erede non è nulla e che la notifica collettiva e impersonale è una mera facoltà dell'Ufficio; (2) violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il ruolo deve essere formato a nome del contribuente anche dopo il suo decesso; (3) violazione dell'art. 156 c.p.c., in subordine, per avere la CTR dichiarato nullità non sanate dalla proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, in caso di decesso del contribuente, se gli eredi non hanno comunicato all'Amministrazione il proprio domicilio ai sensi dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, la notifica dell'atto impositivo o della riscossione effettuata direttamente a uno degli eredi non è invalida, perché la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del de cuius è una facoltà dell'Ufficio e non una condizione di validità. Ha inoltre ribadito che la formazione del ruolo, ex art. 12 d.P.R. 602/1973, deve avvenire a nome del contribuente defunto e non degli eredi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di decesso del contribuente, la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente è una modalità agevolata per l'Ufficio, che opera in relazione all'omessa comunicazione del domicilio degli eredi; la mancata notifica collettiva e impersonale non determina nullità se l'atto è notificato direttamente a un erede.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La formazione del ruolo va effettuata a nome del contribuente, anche se deceduto, e non a nome degli eredi.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e della cartella, senza affermare una regola autonoma diversa da quella ricavata con riferimento alla notificazione agli eredi.

  • art. 156 c.p.c.

    Il terzo motivo prospettava la sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo mediante proposizione del ricorso, ma è stato dichiarato assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata nel terzo motivo, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Quando il contribuente è deceduto e gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, la notificazione dell'atto tributario o della cartella effettuata direttamente a uno degli eredi non è nulla per il solo fatto di non essere stata eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi.
  • La notificazione collettiva e impersonale agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius costituisce una modalità facoltativa di notificazione prevista a favore dell'Amministrazione, non un vincolo la cui inosservanza determini automaticamente invalidità dell'atto.
  • La formazione del ruolo tributario deve essere intestata al contribuente originario anche dopo il suo decesso; il decesso non impone, di per sé, la formazione di nuovi ruoli a nome degli eredi.
  • In materia di riscossione nei confronti degli eredi, occorre distinguere tra intestazione del ruolo e modalità di notificazione della cartella: la prima resta riferita al de cuius, la seconda va eseguita secondo le regole speciali sui rapporti con gli eredi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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