Sentenza n. 1216/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell'illecito comportamento posto in essere dal Comune di Casalnuovo di Napoli, relativamente all'occupazione sine titulo e sine die della P.lla 271 Foglio 12, all'inibizione della servitù di passaggio sulle P.lle 270-140 Foglio 12 (oggi accorpate in P.lla 481) e la conseguente interclusione del fondo di proprietà 271, ove insiste unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei ricorrenti e per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dai ricorrenti per effetto dell'occupazione sine titulo da parte dell'Amministrazione resistente di parte della P.lla 271 del Foglio 12 di loro comune proprietà e dell'inibizione dell'esercizio della servitù pedonale e carrabile attraverso le particelle 270 e 140 del medesimo Foglio 12 di mappa, divenute di proprietà pubblica, avvenuta a seguito dell'emanazione dei Decreti di esproprio n. 1/13 e 5/14, mai notificati e/o comunicati ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotte amministrative dedotte come occupazione sine titulo di una porzione della particella 271 e inibizione della servitù di passaggio attraverso le particelle interessate dall'esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto davanti al giudice amministrativo la controversia dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Hanno chiesto l'accertamento dell'illiceità dell'occupazione di una porzione della particella 271 e dell'inibizione del passaggio attraverso l'androne e il cortile del Palazzo Lancellotti, nonché il risarcimento dei danni, compresi quelli asseritamente derivanti dall'interclusione del fondo e dalle spese sostenute per procurarsi un diverso accesso. Nel nuovo ricorso hanno dedotto: l'illecita protrazione dell'occupazione oltre la scadenza del titolo; l'illegittimità dell'inibizione della servitù e dei decreti di esproprio, asseritamente mai notificati o comunicati; la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale di cui all'art. 7 l. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle domande e dei motivi nuovi rispetto alla domanda originariamente proposta davanti al giudice ordinario, nonché l'assenza di prova dell'occupazione sine titulo e degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione dell'art. 7 l. 241/1990, perché integralmente nuovo rispetto alla domanda proposta davanti al giudice ordinario. La stessa sorte è stata riservata alle argomentazioni con cui i ricorrenti hanno prospettato per la prima volta l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi come fonte del danno: la riassunzione non può modificare o novare la domanda originaria e la domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale era comunque tardiva rispetto al termine di 120 giorni previsto dall'art. 30 c.p.a. Nei limiti esaminabili, la domanda risarcitoria è stata rigettata. Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato l'illegittimità dei provvedimenti posti a fondamento dell'occupazione e dell'esproprio, né la colpa dell'amministrazione, il nesso causale o l'effettiva esistenza e consistenza del danno. L'occupazione temporanea era stata disposta ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 327/2001 per esigenze strumentali e necessarie all'esecuzione dell'opera pubblica; la protrazione oltre il 21 febbraio 2016 è rimasta contestata e non provata. La presenza di materiale di risulta non dimostra, da sola, la persistente occupazione comunale. Quanto alla servitù, il TAR ha condiviso la valutazione già espressa dal giudice ordinario circa la sua estinzione per effetto dell'esproprio e ha rilevato che il fondo non era mai rimasto intercluso, avendo comunque accesso alla pubblica via. È stata quindi respinta anche la richiesta di consulenza tecnica, non essendo ammissibile utilizzare l'istruttoria per supplire alla carenza di prova dei presupposti della responsabilità e del danno. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
termine di decadenza di 120 giorni fissato dall’art. 30 c.p.a. per proporre la domanda risarcitoria
La domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità provvedimentale deve essere proposta nel termine decadenziale previsto; la riassunzione non consente di introdurre tardivamente una domanda diversa da quella originaria.
L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo ... se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti
L'occupazione temporanea di aree non soggette all'esproprio è legittimamente esercitabile quando ricorrono strumentalità, necessità e provvisorietà rispetto all'esecuzione dell'opera.
al proprietario venga corrisposta una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area
L'occupazione temporanea comporta il riconoscimento dell'indennità prevista dalla legge, distinta dal risarcimento del danno da attività illecita.
Secondo la valutazione recepita dal TAR, l'espropriazione del bene pubblico incompatibile con la servitù ne ha determinato l'estinzione.
la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ.
Il risarcimento presuppone la prova dell'ingiustizia del danno, della lesione di un bene della vita, della colpa dell'amministrazione, del nesso causale e del danno effettivamente subito.
La censura di violazione della partecipazione procedimentale, se proposta per la prima volta in sede di riassunzione con modifica della domanda originaria, è inammissibile.
Massime di principio
- La riassunzione davanti al giudice amministrativo conseguente a una declinatoria di giurisdizione non consente di modificare o novare la domanda originariamente proposta: sono inammissibili i motivi e le pretese introdotti per la prima volta in sede di trasposizione.
- La domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità di provvedimenti amministrativi deve rispettare il termine decadenziale previsto dall'art. 30 c.p.a.; il termine non può essere aggirato qualificando inizialmente la controversia come azione risarcitoria per comportamento materiale e prospettando solo successivamente l'illegittimità degli atti.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova congiunta dell'illegittimità dell'azione amministrativa, della lesione di un bene della vita, della colpa dell'amministrazione, del nesso causale e dell'effettivo danno.
- L'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio è riconducibile all'esercizio del potere amministrativo quando sia strumentale e necessaria alla corretta esecuzione dell'opera pubblica e abbia carattere provvisorio; anche la sua eventuale protrazione oltre il termine autorizzativo non trasforma automaticamente la controversia in una vicenda sottratta alla giurisdizione amministrativa.
- La consulenza tecnica non può essere disposta per supplire alla mancata allegazione e prova dell'illegittimità dell'azione amministrativa, del nesso causale e dell'esistenza del danno.
- L'espropriazione di un bene incompatibile con una servitù preesistente può determinarne l'estinzione; in tale ipotesi non è configurabile il risarcimento per l'inibizione dell'esercizio della servitù, ove sia altresì provato che il fondo conserva comunque un accesso alla pubblica via.
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