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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34691/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria della riscossione per crediti IMU relativi all’anno 2012, a seguito di un avviso di accertamento emesso dal Comune. Il contribuente aveva impugnato sia l’ingiunzione sia l’avviso deducendo, in particolare, che l’avviso di accertamento non gli era stato previamente notificato, con richiesta di nullità dell’atto e conseguente inefficacia dell’ingiunzione. Il giudizio di primo grado era stato dichiarato inammissibile per un profilo processuale legato al decesso del mandante prima del deposito del ricorso. In appello, gli eredi avevano ottenuto accoglimento perché la Corte tributaria regionale aveva ritenuto irregolare la notifica dell’avviso di accertamento, valorizzando la mancanza dell’avviso di ricevimento e reputando insufficiente la sola attestazione di consegna. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di una prova decisiva, sostenendo che la Corte di merito avesse trascurato la ricevuta di consegna della raccomandata relativa alla notifica; il secondo per violazione di norme processuali e dell’art. 2700 c.c., assumendo che, se il giudice avesse inteso come prova di notifica la cartolina di ricevimento prodotta, avrebbe dovuto comunque considerarla fino a querela di falso, mancando nel caso di specie tale querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il vizio denunciato fosse sussumibile nell’omesso esame di un fatto/prova decisiva e non nel travisamento censurabile solo con revocazione, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite richiamato. Ha ritenuto che la sentenza d’appello non avesse esaminato il dato probatorio relativo all’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento, pur trattandosi di punto controverso discusso tra le parti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di legittimità per omesso esame/erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio dedotto è ricondotto, a seconda dei casi, al n. 4 o al n. 5; il ricorso richiama il n. 4 e la Corte qualifica la censura come omesso esame di un dato probatorio decisivo.

  • art. 395 c.p.c.

    È richiamato per individuare il rimedio della revocazione per errore di fatto nei casi di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

  • art. 2700 c.c.

    È invocato nel secondo motivo per sostenere l’efficacia probatoria dell’atto pubblico/certificazione di notifica, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del processo tributario e alle contestazioni sulla notificazione dell’atto impugnato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato quanto alla richiesta della parte ricorrente di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra errore di fatto deducibile con revocazione solo quando vi sia una svista sul fatto probatorio in sé; se invece la questione attiene al modo in cui il giudice ha letto e valutato una prova controversa tra le parti, il vizio va dedotto con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 5, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare un dato probatorio decisivo e specificamente controverso tra le parti, la sentenza è cassabile per vizio di motivazione/processuale nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In tema di notificazione a mezzo posta, la verifica della ritualità della notifica deve fondarsi sul documento idoneo a provare l’avvenuta consegna e la data della stessa; se il giudice di merito omette l’esame del documento asseritamente decisivo, la decisione non può reggere.
  • L’assorbimento del secondo motivo si verifica quando l’accoglimento del primo motivo è già sufficiente a travolgere la decisione impugnata, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione sulle censure residue.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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