Cassazione Civile, Ordinanza n. 34437/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda origina dal licenziamento disciplinare irrogato a una dipendente scolastica per mancato rientro in servizio dopo un periodo di aspettativa richiesto per assistere un familiare. L'amministrazione aveva disposto l'ordine di rientro ritenendo venuti meno i presupposti per fruire dei benefici connessi alla legge n. 104/1992, dopo aver appreso che le condizioni della persona assistita non corrispondevano più a quelle richieste e dopo la revoca dei benefici da parte dell'INPS. La lavoratrice aveva già impugnato il licenziamento senza successo fino al rigetto del ricorso per cassazione. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. la ricorrente sostiene che la precedente decisione sarebbe fondata su un fatto supposto ma inesistente, ossia la revoca dell'applicazione della legge n. 104/1992, deducendo che in assenza di comunicazione INPS la fruizione dei benefici doveva reputarsi ancora perdurante, anche alla luce della circolare INPS n. 127 dell'8 luglio 2016. In sostanza lamenta un errore di percezione della Corte sulla persistente spettanza dei benefici e sulla conseguente legittimità dell'ordine di rientro e del licenziamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Osserva che non viene indicato un vero e proprio 'fatto' oggetto di errore percettivo, poiché la permanenza o cessazione dei benefici ex legge n. 104/1992 costituisce una valutazione giuridica conseguente ad accertamenti di fatto, non un fatto storico. Inoltre rileva che nella precedente ordinanza la Cassazione si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione l'accertamento di merito secondo cui non sussistevano le condizioni per il congedo straordinario biennale; quindi, anche a voler ipotizzare un errore di fatto, esso semmai riguarderebbe la Corte d'appello e non la Corte di cassazione. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di revocazione ed è dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso per revocazione fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa
La revocazione per errore di fatto presuppone l'esistenza di un fatto storico erroneamente percepito dalla Corte; non è ammissibile quando la censura investe valutazioni giuridiche o pretende di riesaminare l'accertamento di merito.
trattazione in camera di consiglio
Richiamato solo per il rito camerale del giudizio di revocazione.
I benefici e il congedo/aspettativa collegati alla legge sono considerati presupposti che dipendono dall'accertamento delle condizioni di fatto richieste dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione impugnata sia effettivamente fondata su un errore di percezione di un fatto storico, risultante dagli atti e non oggetto di valutazione giuridica.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della permanenza o cessazione di un beneficio giuridico, quando tale permanenza dipende dall'apprezzamento di presupposti fattuali e dalla loro qualificazione in diritto.
- Non è revocabile per errore di fatto una decisione di legittimità che si sia limitata a dichiarare inammissibile la richiesta di riesame del merito o dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Se la critica si dirige in realtà contro l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, il vizio eventualmente deducibile non può essere imputato alla Corte di cassazione che abbia soltanto preso atto dell'inammissibilità del riesame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato.
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