Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere applicata per reati connessi allo spaccio e all'associazione per delinquere di cui al d.P.R. n. 309/1990. Denunciava carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della "provvista indiziaria" e delle esigenze cautelari: sosteneva che le captazioni e i riscontri fossero insignificanti, che manchino riferimenti a partecipazioni associative univoche (contatti reali, dichiarazioni di collaboratori, riferimenti agli acquirenti) e che le condotte fossero meramente approvvigionamenti per uso personale. Più in particolare contestava la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione (capo 19) e la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, doglianze di natura fattuale non ammissibili in sede di legittimità e che il Tribunale avesse fornito una motivazione logica e dettagliata: ha richiamato intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e filmati di videosorveglianza che indicano il ruolo attivo del ricorrente come pusher e la sua subordinazione al vertice dell'associazione (Rocca). La Corte ha altresì confermato il principio secondo cui la gravità indiziaria può emergere anche da sequestri e accertamenti parziali purché collegati probatoriamente, e ha ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica e non richiede l'esistenza di una specifica occasione imminente di delinquere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata ritenuta applicabile: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'inserimento del ricorrente nell'associazione e il suo ruolo organizzato e continuativo nel traffico
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferimento alle fattispecie di traffico e cessione di stupefacenti che costituiscono i reati fine usati per delineare la partecipazione associativa
Applicato nella prospettazione della partecipazione al reato in concorso, in combinazione con gli altri articoli citati
Richiamato in relazione alla concorso di reati e all'intensità del dolo per le molteplici condotte contestate
codice di procedura penale, art. 273
Il ricorrente invocava violazione di legge e vizio della motivazione: la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, qualificandole come contestazioni factuali non sindacabili in cassazione
codice di procedura penale, art. 274
La Corte ha interpretato il requisito dell'attualità del pericolo come valutazione prognostica che non richiede l'indicazione di una specifica occasione imminente di delinquere, ma una motivazione sulle concrete possibilità di reiterazione
codice di procedura penale, art. 275
Richiamato in tema di esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la necessità della misura
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiama il limite alla rappresentazione dei motivi in cassazione: il ricorso doveva riportare le censure nei limiti necessari per la motivazione; la Corte ha applicato tale principio nella valutazione di ammissibilità
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari la sindacabilità è limitata a violazioni di norme o a motivazioni manifestamente illogiche: non è consentito un riesame libero dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori
- La gravità indiziaria può essere provata anche tramite sequestri o riscontri parziali se gli episodi si collegano probatoriamente e formano un quadro omogeneo, continuo e coerente che dimostri un'attività sistematica
- Per l'accertamento dell'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è rilevante l'insieme degli indizi (intercettazioni, servizi, perquisizioni, dichiarazioni di collaboratori, videosorveglianza) e non è necessario riscontrare ogni singola cessione
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è una valutazione prognostica sul rischio concreto di recidiva e non impone la prova di una specifica occasione immediata per delinquere
- Le doglianze difensive basate su interpretazioni alternative dei fatti o sulla marginalità di singole captazioni sono destinate a fallire in Cassazione se il giudice di merito ha svolto una motivazione articolata e coerente
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