Cassazione Civile, Ordinanza n. 17496/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito contro il trasferimento, avvenuto nel 2008, della nuda proprietà di un immobile dal figlio ai genitori. La banca deduceva che la società debitrice principale aveva un conto corrente con esposizione rilevante e che il figlio aveva prestato fideiussione; chiedeva quindi di dichiarare inefficace l’atto di compravendita ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti. I convenuti eccepivano di non conoscere l’esposizione debitoria della società. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava, ritenendo integrati i presupposti soggettivi dell’azione revocatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116, 2727, 2729 e 2901 c.c., sostenendo che la consapevolezza del pregiudizio sarebbe stata affermata solo per presunzioni non gravi, precise e concordanti; 2) ulteriore violazione delle medesime norme, contestando la prova presuntiva della consapevolezza dei genitori acquirenti e affermando che il solo vincolo di parentela non bastasse, anche perché il prezzo era congruo e pagato; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare l’ignoranza del figlio circa l’andamento della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle presunzioni operate dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che, in materia di revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo è successivo al credito, è sufficiente la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del terzo; tale prova può essere fornita per presunzioni, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato la qualità di socio, amministratore e procuratore del disponente, la prestazione di fideiussione e il trasferimento dell’unico bene immobile; quanto ai terzi acquirenti, aveva correttamente considerato il rapporto di stretta parentela e la circostanza del pagamento differito del prezzo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la mancata ammissione di prove testimoniali integrasse vizio denunciabile, perché i ricorrenti non avevano dimostrato che quelle prove avrebbero certamente sovvertito il quadro istruttorio decisivo. Seguono le condanne alle spese e alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria richiede, per gli atti successivi al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo; la prova può essere presuntiva.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio e della frode, purché l’apprezzamento degli indizi sia compiuto dal giudice di merito.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
Le censure relative al principio di disponibilità delle prove non erano formulate nei termini richiesti per configurare validamente il vizio denunciato.
La doglianza sulla valutazione delle prove non era idonea a integrare un error in iudicando nei termini ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente dirette contro la violazione di legge erano in realtà dirette a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per omessa motivazione sulla prova testimoniale è inammissibile se non si mostra la decisività della prova non ammessa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile se la censura non è proposta nei limiti rigorosi stabiliti dalle Sezioni Unite.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata ammissione delle prove, senza però ricavarne un vizio decisivo accertato dalla Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
La Corte ha disposto il pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria successiva al sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti onerosi, anche la consapevolezza del terzo; tale prova può essere fornita mediante presunzioni semplici.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
- Il vincolo di stretta parentela tra disponente e terzo acquirente può costituire elemento presuntivo idoneo, se inserito in un quadro complessivo che renda inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria.
- Per integrare la scientia fraudis del terzo acquirente non è necessaria la conoscenza specifica di tutti i dettagli del debito, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
- La deduzione di omessa ammissione di prove testimoniali è ammissibile in cassazione solo se la parte dimostra che la prova non assunta avrebbe avuto efficacia certamente demolitoria rispetto alle altre risultanze decisive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17452/2025 del 29/06/2025
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17456/2025 del 29/06/2025
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17458/2025 del 29/06/2025
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17459/2025 del 29/06/2025
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2025 del 29/06/2025
- ordinanza_civile · 29 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17461/2025 del 29/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →