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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15610/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia origina da una sopraelevazione realizzata su un immobile confinante, che secondo la cliente le sottraeva la visuale. Dopo avere promosso un giudizio amministrativo per contestare il titolo edilizio, la cliente affidava a due avvocati una tutela anche in sede civile. I difensori intraprendevano una denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., ma poi abbandonavano l’azione senza informarne la cliente. La stessa imputava ai legali una violazione dei doveri professionali per non avere acquisito il certificato di inizio lavori, documento che avrebbe consentito di verificare la tempestività dell’azione, e per non averla consultata prima di rinunciare/abbandonare il giudizio. In ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. per l’omessa acquisizione del certificato; contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatto decisivo; violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. per l’esclusione del danno, sostenendo che il pregiudizio consistesse anche nella perdita della chance di ottenere una decisione definitiva impugnabile o comunque nella lesione del diritto a decidere consapevolmente della sorte del processo; infine, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese in asserita soccombenza reciproca. Uno dei controricorrenti eccepiva anche l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità, ma ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di merito. In particolare, ha osservato che la censura relativa alla scelta dell’azione asseritamente sbagliata era nuova e quindi inammissibile; che l’omessa acquisizione del certificato di inizio lavori era stata già valutata nei giudizi di merito come omissione priva di incidenza causale, perché il certificato avrebbe semmai dimostrato la tardività dell’azione; che anche la mancata informazione sulla decisione di abbandonare il giudizio, pur potendo integrare una violazione dei doveri professionali, non aveva prodotto un danno risarcibile, poiché l’azione era comunque destinata a essere dichiarata tardiva; che la prospettata perdita di chance non era censurabile in cassazione perché implicava un accertamento di fatto; e che la diversa tesi del danno da mancata emissione di un provvedimento definitivo era nuova e comunque infondata. Quanto alle spese, ha escluso la soccombenza reciproca, affermando che la domanda era unitaria e che l’accertamento della sola colpa non equivale ad accoglimento della domanda risarcitoria. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    l’azione era stata proposta in sede civile per tutelare il bene della ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la sua tardività, secondo l’accertamento di merito, rendeva irrilevante l’omessa produzione del certificato di inizio lavori.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri di correttezza e cooperazione del professionista, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché la questione decisiva era l’assenza di un danno causalmente collegato.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale dell’avvocato; la Corte ha ritenuto che l’eventuale negligenza non bastasse senza la prova del danno.

  • art. 1218 c.c.

    invocato per la responsabilità contrattuale del difensore; la Corte ha ribadito che, anche a fronte di una violazione dei doveri professionali, occorre la prova del danno risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non è stata riconosciuta alcuna responsabilità aquiliana autonoma in presenza della qualificazione contrattuale della domanda e dell’assenza di danno.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza sulla domanda, non la mera affermazione di una singola violazione o colpa.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la compensazione, non ravvisando soccombenza reciproca.

  • art. 373 c.p.c.

    le istanze relative alle spese del subprocedimento sono state disattese per difetti di notifica/deposito.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la produzione documentale in cassazione, non soddisfatta da una mera allegazione alle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell’avvocato, la violazione dei doveri di diligenza, informazione o correttezza non determina di per sé il risarcimento: occorre sempre la prova del danno causalmente collegato all’inadempimento.
  • Se il giudice di merito accerta che l’azione giudiziale sarebbe stata comunque tardiva o destinata al rigetto, l’omessa acquisizione di un documento utile alla verifica della tempestività può essere considerata causalmente irrilevante ai fini del danno.
  • La perdita di chance è un accertamento di fatto: in cassazione non può essere rivalutata se il giudice di merito ha adeguatamente motivato sulla scarsa o nulla probabilità di successo dell’azione.
  • È inammissibile in cassazione una censura che introduca per la prima volta una diversa causa di danno rispetto a quella dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Ai fini delle spese di lite, la soccombenza va valutata con riguardo alla domanda complessiva e non alla sola accertata violazione di uno dei presupposti dell’illecito o dell’inadempimento.
  • La mera affermazione di una colpa professionale, senza accoglimento della domanda risarcitoria, non integra soccombenza reciproca e non impone la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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