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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36730/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per fatti relativi alla società Luxury Assets s.r.l.s., dichiarata fallita nel settembre 2017. L’amministratore unico, in carica dall’ottobre 2015 al maggio 2016, aveva acquistato nel novembre 2015 un ristorante-pizzeria per 200.000 euro, da pagare in dodici anni con rate mensili di 1.388,89 euro, ma tra dicembre 2015 e marzo 2016 aveva versato alla cedente 101.118,82 euro, a fronte di rate maturate per 5.555,56 euro, mentre la società era già in dissesto e destinataria di decreti ingiuntivi. Il pagamento, anche mediante prelievi di cassa e giustificato contabilmente come compensazione di presunti debiti pregressi dell’attività, è stato qualificato come bancarotta preferenziale. Tutti e tre gli imputati, amministratori di diritto in periodi diversi, sono stati inoltre condannati per bancarotta documentale semplice; uno dei due amministratori era anche liquidatore dal 4 aprile 2017. L’amministratore ha dedotto: motivazione apparente per asserito rinvio acritico alla sentenza di primo grado; insussistenza del dolo della bancarotta preferenziale, sostenendo che i pagamenti erano operazioni contabili predisposte dal commercialista e non dirette a favorire la cedente; omessa risposta sulle proprie funzioni effettive nella società; insussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale semplice, anche per affidamento sul commercialista; erronea liquidazione del danno alla curatela in 101.118,82 euro anziché 45.089,59 euro; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, richiamando il legittimo affidamento sui professionisti. Gli altri due imputati hanno dedotto la nullità del giudizio d’appello cartolare per mancata comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale, invocando la disciplina dell’art. 23-bis d.l. 137/2020. In Cassazione la difesa aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per adesione all’astensione dalle udienze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, poiché la prescrizione dei reati era prossima e l’astensione non era consentita, secondo il codice di autoregolamentazione richiamato, per i procedimenti di legittimità con prescrizione prevista entro novanta giorni; il termine massimo era indicato al 10 ottobre 2026, tenuto conto delle sospensioni menzionate in sentenza. Quanto al primo motivo dell’amministratore, la motivazione d’appello è stata ritenuta esaustiva e legittimamente integrata con quella di primo grado, poiché i giudici avevano esaminato le censure e valutato il materiale probatorio. Le doglianze sulla bancarotta preferenziale sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: la ricostruzione di merito, ritenuta logica, ha escluso la prova dei presunti debiti pregressi della pizzeria e ha giudicato implausibili pagamenti in contanti senza ricevute; l’imputazione degli ammanchi a riduzione di un credito non esigibile aveva favorito la cedente a danno degli altri creditori. La Corte ha inoltre osservato che l’amministratore avrebbe dovuto tutelare il patrimonio sociale e pretendere la restituzione delle somme sottratte, anziché giustificare l’esborso mediante un aggiustamento contabile. È stata ritenuta adeguata anche la valutazione del ruolo attivo dell’imputato nella gestione societaria, incompatibile con la tesi del mero prestanome. La censura sulla bancarotta documentale semplice è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione decisiva individuata dai giudici di merito, ossia la colposa mancata istituzione del libro inventari, riconducibile all’imputato. Inammissibile anche la doglianza sul danno: la Corte d’appello aveva motivato sulla mancanza di prova dei debiti pregressi e sulla non decisività della documentazione richiamata, non rinnovata in istruttoria. Il motivo sulle attenuanti è stato giudicato manifestamente infondato: il riconoscimento richiede elementi positivi e la difesa aveva opposto valutazioni astratte, senza evidenziare vizi della motivazione. Il ricorso degli altri due imputati è stato dichiarato manifestamente infondato: nel regime dell’art. 598-bis c.p.p. le richieste del Procuratore generale sono accessibili alle parti, ma non sussiste un obbligo di notificazione o comunicazione della cancelleria; gli eventuali avvisi sono di cortesia. La Corte ha quindi condannato tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno (?) in favore della Cassa delle ammende; il dispositivo indica la somma di euro tremila a carico dei ricorrenti, senza specificare se individualmente o complessivamente.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, legge fall.

    anche la compensazione volontaria, pur consentita dagli artt. 1252 cod. civ. e 56 legge fall., può integrare il delitto di cui all'art. 216, comma 3, legge fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri

    La compensazione volontaria può integrare bancarotta preferenziale quando, in una situazione di insolvenza, sia diretta a favorire alcuni creditori pregiudicando gli altri.

  • art. 2741 c.c.

    Occorre che sia verificata ex ante la situazione di insolvenza e il pericolo concreto che il pagamento, operato in tale contesto, possa produrre un’alterazione nell'ordine di soddisfazione dei creditori, previsto dall'art. 2741 cod. civ.

    La bancarotta preferenziale richiede la verifica ex ante dell’insolvenza e del pericolo concreto di alterazione dell’ordine legale di soddisfazione dei creditori.

  • art. 2560, comma 1, c.c.

    Inoltre, l’argomentazione della difesa, volta ad un ridimensionamento dell’importo ritenuto oggetto di indebito pagamento in violazione della par condicio creditorum, è stata ritenuta contraddetta dalla considerazione che dei debiti precedenti, contratti dalla pizzeria “Il gatto e la volpe”, non vi è prova e che difettano nel caso specifico, le condizioni per l’operatività della norma di cui all’art. 2560, comma 1, cod.civ.

    Nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per applicare l’art. 2560, comma 1, c.c.; inoltre, l’assenza di prova dei debiti pregressi impediva di fondare su di essi la riduzione dell’importo ritenuto pagato indebitamente.

  • art. 133 c.p.

    In tema di circostanze, la concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati

    La valutazione sulla concedibilità e sul bilanciamento delle circostanze spetta al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione non è congrua; è sufficiente che essa si fondi anche su alcuni parametri dell’art. 133 c.p.

  • art. 598-bis c.p.p.

    In base alle nuove disposizioni, le richieste del Procuratore generale sono presentate quindici giorni prima dell'udienza e, nel rispetto del medesimo termine, le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica. Le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo

    Nel giudizio d’appello cartolare regolato dall’art. 598-bis c.p.p., le richieste scritte del Procuratore generale sono disponibili alle altre parti, ma non sussiste un obbligo della cancelleria di comunicarne o notificarne il deposito.

Massime di principio

  • La bancarotta preferenziale richiede, oltre alla violazione della par condicio creditorum, il dolo specifico di recare vantaggio al creditore soddisfatto, accettando l’eventualità di un danno per gli altri creditori; la condotta si concreta nell’alterazione dell’ordine legale di soddisfazione, non necessariamente in un depauperamento del patrimonio.
  • Per configurare la bancarotta preferenziale occorre una situazione di pericolo concreto per la soddisfazione di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali e siano rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento preferenziale; la situazione di insolvenza e il pericolo di alterazione dell’ordine dei pagamenti vanno verificati ex ante.
  • Anche una compensazione volontaria può integrare bancarotta preferenziale se conclusa durante l’insolvenza e diretta a favorire alcuni creditori a danno degli altri.
  • La motivazione della sentenza d’appello può legittimamente saldarsi a quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, quando il giudice d’appello esamina le censure e concorda, con motivazione intellegibile, nell’analisi e nella valutazione delle prove. Il rinvio per relationem non è sufficiente quando siano state proposte specifiche censure nuove o idonee a mettere in discussione le valutazioni precedenti e la decisione si limiti a formule assertive.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa rilettura dei fatti; il controllo riguarda la correttezza delle argomentazioni, la loro logicità e la risposta alle doglianze proposte.
  • La bancarotta documentale semplice può fondarsi sulla colposa mancata istituzione del libro inventari quando tale omissione sia riconducibile all’imputato; una censura che non si confronti con questa ragione decisiva è inammissibile.
  • La liquidazione del danno non è utilmente contestata in cassazione mediante una diversa quantificazione fondata su debiti pregressi non provati o su documenti non sottoposti a rinnovazione istruttoria, se la decisione d’appello ha fornito una motivazione logica ed esauriente.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti richiede elementi di segno positivo riferibili all’entità del reato o alla capacità a delinquere; la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità della motivazione.
  • Nel giudizio d’appello cartolare disciplinato dall’art. 598-bis c.p.p., le richieste scritte del Procuratore generale sono poste a disposizione delle parti, ma la cancelleria non ha l’obbligo di comunicarne o notificarne il deposito; gli avvisi eventualmente effettuati hanno carattere di cortesia.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta preferenziale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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