Cassazione Penale, Sentenza n. 47673/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di falso giuramento (art. 371 c.p.), deducendo: 1) nullità per violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione pour cause di mancata rinnovazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado; 2) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla sussistenza del dolo e sulla formula del giuramento, ritenuta nel primo grado confusa e non decisoria; 3) travisamento delle risultanze processuali, con uso di trascrizioni estrapolate per far apparire ammissioni dell'imputato; 4) mancato e insufficiente esame delle censure dell'appello incidentale che sostenevano l'insussistenza del fatto (tra cui l'asserita inesistenza della società alla quale la formula del giuramento si riferiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente ribaltato l'assoluzione di primo grado correggendo un errore di diritto del Tribunale che aveva sindacato retrospettivamente l'ammissibilità della formula di giuramento civile. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice penale non può valutare, a posteriori, l'ammissibilità civile della formula di giuramento ma deve verificare esclusivamente la falsità della dichiarazione e il dolo del giurante; è altresì rimessa al giurante la possibilità di chiarire la formula, possibilità che nel caso concreto non è stata esercitata. È stato inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva predisposto la rinnovazione istruttoria chiamando l'imputato a rendere esame, ma lo stesso si è rifiutato. Di conseguenza è stato confermato il giudizio di responsabilità per falso giuramento formulato in appello (con la condanna alla pena di un anno di reclusione, alla rifusione del risarcimento del danno in favore della parte civile e alle spese processuali e di rappresentanza e difesa nel grado di cassazione a carico del ricorrente).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di falso giuramento: la decisione ha ritenuto che ai fini penali rilevi la falsità della dichiarazione giurata e il dolo, indipendentemente dall'ammissibilità della formula ai sensi del diritto civile
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiama la disciplina sulla rinnovazione dell'istruttoria e utilizzabilità delle dichiarazioni rese in primo grado: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la Corte d'appello ha disposto la citazione dell'imputato per esame, il quale ha rifiutato di presentarsi
Richiama i criteri di valutazione della prova testimoniale: la Corte ha censurato l'asserita violazione sostenendo invece che la valutazione delle testimonianze e del materiale probatorio è congrua e coerente con le regole probatorie
Norma civile che disciplina il giuramento decisorio e la possibilità per il deferito di non dichiararsi pronto e rinviare il giuramento alla controparte; la Corte ha ricordato che il giurante può comunque precisare o chiarire la formula
Cass. civ., Sez. 1, n. 9831 del 2014
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'ammissibilità della formula del giuramento è questione di diritto civile riservata al giudice civile e non sindacabile d'ufficio dal giudice penale in fase retrospettiva
Cass., Sez. 6, n. 5599 dell'11/02/1999 (Gaspari)
Precedente secondo cui la condotta dolosa del giurante non è giustificata da eventuali lacune o improprietà della formula di deferimento e che il giurante può fornire chiarimenti per evitare la falsità
Cass., Sez. 6, n. 1039 del 19/12/2012 (Ceconi)
Principio secondo cui ai fini del falso giuramento non rileva l'ammissibilità civile o la decisorietà del giuramento, bastando accertare la falsità della dichiarazione giurata
Massime di principio
- Il giudice penale non può, in sede di accertamento del reato di falso giuramento, sindacare retrospettivamente l'ammissibilità della formula del giuramento decisa in sede civile: rileva in sede penale la falsità della dichiarazione e il dolo del giurante
- Se la formula del giuramento è confusa o contestabile civilisticamente, spetta comunque al giurante chiarirla o precisarla per evitare che da essa derivi una dichiarazione falsa; l'assenza di chiarimenti può essere valutata negativamente in sede penale
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (o, almeno, l'offerta di rinnovazione mediante citazione per esame dell'imputato) attenua eccezioni fondate sul mancato utilizzo delle prove dichiarative acquisite in primo grado; il rifiuto dell'imputato di rendere esame può precludere la sua contestazione
- Per ribaltare un'assoluzione motivata sull'elemento psicologico non è sempre necessaria una 'motivazione rafforzata' se il giudice d'appello fonda la decisione sulla correzione di un errore di diritto del primo giudice e su una diversa valutazione congrua delle prove
- Le doglianze che consistono in contestazioni di fatto (travisamento probatorio o rivalutazione delle prove) sono difficili da accogliere in cassazione quando la Corte d'appello espone una logica motivazione coerente con principi di diritto consolidati
- In controversie protratte nel tempo, la possibilità e il tempo avuto per verificare la consistenza delle pretese civilistiche e preparare difesa e chiarimenti possono essere considerati elementi rilevanti nella valutazione del comportamento del giurante
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