Cassazione Civile, Ordinanza n. 24462/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio una banca chiedendo dichiararsi la nullità di un accordo di interest rate swap stipulato nel 2002, deducendo illiceità della causa, violazione delle regole sulla prestazione di servizi di investimento e violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con richiesta risarcitoria per danno emergente e lucro cessante. La banca ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario invocando una clausola compromissoria che devolveva le controversie a un collegio arbitrale rituale. Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo valida la clausola arbitrale e osservando che la nullità del contratto non travolgeva la clausola, autonoma rispetto al rapporto principale. Con l'unico motivo del regolamento di competenza, la società ricorrente ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla nullità della clausola compromissoria, dedotta solo in comparsa conclusionale ma asseritamente rilevabile d'ufficio, sostenendo che il meccanismo di nomina degli arbitri, rimesso in difetto di designazioni delle parti al Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, non garantisse indipendenza, imparzialità e terzietà; ha inoltre prospettato la violazione di norme processuali e costituzionali e l'applicabilità all'arbitrato di diritto comune del principio desumibile dalla disciplina dell'arbitrato societario in tema di nomina del terzo estraneo alla società.
La decisione
La Corte ha qualificato la clausola come arbitrato rituale, ma ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la deduzione della nullità della clausola anche in comparsa conclusionale, poiché la nullità è rilevabile d'ufficio e non soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto. Tuttavia ha escluso che l'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5/2003, relativo all'arbitrato societario, esprima un principio generale estensibile all'arbitrato di diritto comune: nel rito comune, la nomina affidata a un terzo non estraneo alle parti non determina di per sé nullità della clausola compromissoria, salvo che il meccanismo non sia espressione della volontà di tutti i contendenti. Nel caso concreto, poiché le parti avevano concordemente previsto la nomina al Presidente ABI, la clausola è stata ritenuta valida e la competenza del collegio arbitrale confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia sulla nullità della clausola compromissoria.
Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza e arbitrato; la Corte conferma la competenza arbitrale.
art. 1, comma 3, lett. b), L. 14 maggio 2005, n. 80
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali.
art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
La Corte ne afferma la specialità e ne esclude l'estensione all'arbitrato di diritto comune; la nullità per difetto di terzietà del terzo designante vale nel solo arbitrato societario nei limiti previsti dalla norma.
artt. 25 e 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle garanzie di imparzialità e terzietà.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per le garanzie del giusto processo e dell'imparzialità dell'arbitro.
La nullità è rilevabile d'ufficio e la sua deduzione non integra eccezione in senso stretto, sicché può essere proposta anche in comparsa conclusionale.
Richiamato per affermare che la nullità, come mera difesa rilevabile d'ufficio, è proponibile anche in appello e quindi non soggetta alle preclusioni richiamate dalla resistente.
La Corte richiama la disciplina della nomina dell'arbitro in difetto di designazione, quale meccanismo di riferimento nel diritto comune.
È indicato come presidio della terzietà e imparzialità degli arbitri tramite l'istituto della ricusazione.
Richiamato nella parte in cui la convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri o stabilirne il numero e il modo di nominarli.
Utilizzato per descrivere gli effetti del lodo rituale, come indice della qualificazione dell'arbitrato.
Richiamati per desumere la volontà delle parti di ricorrere a un arbitrato rituale disciplinato dal codice di procedura civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità di una clausola compromissoria è rilevabile d'ufficio e la relativa deduzione costituisce mera difesa, non eccezione in senso stretto; perciò può essere prospettata anche in comparsa conclusionale, senza essere soggetta alle preclusioni tipiche delle eccezioni.
- La domanda di nullità è una domanda su diritto autodeterminato: il giudice può rilevare d'ufficio una causa di nullità diversa da quella allegata dalla parte, e anche una nullità parziale, fermo il limite processuale della necessità di una specifica domanda di accertamento ove la parte voglia ottenere la declaratoria in sentenza.
- La disciplina speciale dell'arbitrato societario sulla nomina del terzo designante gli arbitri, che richiede un soggetto estraneo alla società, non è espressione di un principio generale automaticamente estensibile all'arbitrato di diritto comune.
- Nel diritto comune, la clausola compromissoria non è nulla per il solo fatto che la nomina dell'arbitro o del terzo designante sia affidata a un soggetto non estraneo alle parti, purché il meccanismo risulti frutto dell'accordo di tutti i contendenti e resti garantita la possibilità di ricusazione per le cause previste dalla legge.
- La qualificazione tra arbitrato rituale e irrituale va desunta principalmente dalla volontà delle parti di ottenere un lodo suscettibile di efficacia esecutiva e degli effetti propri dell'art. 825 c.p.c.; in caso di dubbio, depongono per il rito gli indici di disciplina processuale, l'attribuzione di poteri decisori 'secondo diritto' e la regolazione delle spese.
- La terzietà e imparzialità degli arbitri nel sistema dell'arbitrato rituale sono presidiate, più che dalla composizione del meccanismo di designazione, dall'istituto della ricusazione.
- rami
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