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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - della determinazione n. 27 del 21.01.2026, con cui veniva disposta la sospensione del procedimento e del relativo termine di conclusione per il rilascio per atto formale della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa di cui è concessionaria uscente la società Bagno Alpemare di Patrizia Zampolini, notificata in data 26.01.2026; - di ogni altro atto alla stessa presupposto, connesso e conseguente, compresa, in particolare, la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 30.12.2024, avente ad oggetto “Atto di disciplina contenente le regole ed i criteri per orientare ed indirizzare i competenti Uffici Comunali all'adozione degli avvisi per le procedure comparative ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative del Comune di Montignoso”, limitatamente al punto 6.7, in cui si stabilisce che “nel caso di presentazione di domande concorrenti, il procedimento, prima dell’avvio della fase comparativa, viene sospeso fino alla data di approvazione da parte del MIT, di concerto con il MEF, dei criteri per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti da parte degli eventuali concessionari subentranti” e, per quanto occorrer possa, la determinazione n. 1018 del 31.12.2024, con cui il Responsabile dell’Area 5 – Demanio Marittimo determina di “prendere atto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 30/12/2024”.

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione del procedimento comparativo per il rilascio di una concessione demaniale marittima e disciplina comunale che subordinava la prosecuzione della procedura all’adozione dei criteri ministeriali per l’indennizzo del concessionario uscente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha contestato la determinazione comunale che sospendeva il procedimento di affidamento di una concessione demaniale marittima, dopo la presentazione di domande concorrenti, fino all’adozione del decreto ministeriale sui criteri di determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente. Ha dedotto: violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dei principi eurounitari di concorrenza, trasparenza e divieto di proroghe automatiche; violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024 e dalla legge n. 166/2024, in quanto la mancata adozione del decreto ministeriale non può giustificare il mancato avvio della procedura di affidamento; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione e sviamento; violazione del principio di proporzionalità, poiché l’indennizzo avrebbe potuto essere determinato nel corso della procedura e comunque prima dell’aggiudicazione o della stipula. Il Comune e il concessionario uscente hanno eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione comunale, l’acquiescenza alla disciplina e, nel merito, la necessità di attendere i criteri ministeriali per determinare l’indennizzo e procedere alla comparazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la contestazione relativa all’estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, poiché tale specifica proroga non era stata impugnata nei suoi contenuti sostanziali e doveva quindi ritenersi non contestabile. Ha invece respinto le eccezioni di tardività e acquiescenza riguardo alla disciplina sulla sospensione: l’effetto lesivo del punto 6.7 della deliberazione comunale non era immediatamente percepibile al momento della partecipazione, poiché prima dell’atto applicativo avrebbe potuto intervenire il decreto ministeriale, facendo venir meno il presupposto della sospensione. Inoltre, la disposizione poteva essere disapplicata in quanto contrastante con l’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La norma stabilisce espressamente che la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri dell’equa remunerazione non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento; tale divieto vale anche per la sospensione o il rinvio di una procedura già avviata. Il Comune deve pertanto proseguire la procedura e determinare autonomamente l’indennizzo, avvalendosi della perizia asseverata prevista dalla legge. Il TAR ha annullato il punto 6.7 della deliberazione della Giunta comunale n. 255/2024, la determinazione n. 1018/2024 nella parte confermativa e la determinazione n. 27/2026 di sospensione. Ha compensato integralmente le spese in ragione dell’incertezza del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 12, par. 1 e 2, direttiva 2006/123/CE

    La disciplina delle concessioni di beni pubblici limitati deve rispettare i principi di concorrenza e di selezione trasparente, senza proroghe automatiche incompatibili con il diritto dell’Unione.

  • art. 3, comma 1, l. n. 118/2022

    Prevede la disciplina temporale dell’efficacia delle concessioni esistenti e il termine entro il quale devono essere avviate le procedure a evidenza pubblica.

  • art. 4, comma 9, l. n. 118/2022

    la mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2

    L’assenza del decreto ministeriale sui criteri per l’equa remunerazione non consente di omettere, sospendere o rinviare l’avvio e la prosecuzione della procedura di affidamento.

  • art. 4, comma 9, l. n. 118/2022

    Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara

    L’ente concedente deve determinare l’indennizzo mediante perizia asseverata acquisita prima della pubblicazione del bando, anche in assenza dei criteri ministeriali relativi all’equa remunerazione.

  • art. 3, l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la sospensione non era adeguatamente giustificata, poiché fondata su un presupposto contrario alla disciplina legislativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La mancata adozione del decreto ministeriale previsto per la determinazione dei criteri relativi all’equa remunerazione del concessionario uscente non giustifica il mancato avvio, la sospensione o il rinvio della procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima.
  • L’ente concedente deve proseguire la procedura comparativa anche in assenza dei criteri ministeriali sull’equa remunerazione e può determinare autonomamente l’indennizzo caso per caso, mediante la perizia asseverata prevista dalla legge.
  • La disciplina comunale che subordina la prosecuzione della procedura di affidamento all’adozione dei criteri ministeriali per l’indennizzo è contrastante con una norma legislativa imperativa e può essere disapplicata dal giudice amministrativo, oltre a poter essere annullata se tempestivamente impugnata.
  • L’interesse a impugnare una disposizione comunale sulla sospensione della procedura può sorgere con l’adozione dell’atto applicativo, quando la lesività della disposizione non era concretamente percepibile al momento della partecipazione e permaneva la possibilità di una sopravvenienza normativa o amministrativa idonea a evitarne l’applicazione.
  • La mancata impugnazione della proroga dell’efficacia della concessione rende non contestabile tale specifico segmento dell’azione amministrativa, anche se viene impugnato l’atto successivo di sospensione della procedura di affidamento.
  • Il divieto di sospendere la procedura in attesa dei criteri ministeriali opera anche quando una fase preliminare della procedura sia già stata avviata ma non sia ancora iniziata la fase propriamente comparativa.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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