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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05461/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un accesso/riscontro dell'Ufficio, svolto ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, tramite richiesta di dati alle compagnie assicurative maggiormente rappresentative sulle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno per l'anno d'imposta 2014. Dal confronto tra i ricavi dichiarati dalla società e i dati comunicati dalla mandante UnipolSai sarebbero emersi maggiori ricavi non dichiarati per euro 190.319,00. L'Agenzia notificava quindi invito a comparire e poi avvisi di accertamento alla società e ai soci. I contribuenti impugnavano gli atti; i ricorsi venivano riuniti e accolti in primo grado, poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante; con il secondo omessa pronuncia sulle censure di appello; con il terzo violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato per relationem, poiché il contenuto essenziale della dichiarazione/prospetto UnipolSai era già riprodotto nell'atto e che, comunque, il documento poteva essere prodotto in giudizio anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la sentenza d'appello effettivamente motivata e non omissiva, ma ha accolto il terzo motivo. Ha affermato che, in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione non ha l'obbligo di allegare i documenti richiamati se l'atto ne riproduce il contenuto essenziale; la mancata allegazione attiene al piano della prova e non determina di per sé nullità dell'avviso. Il giudice di merito, invece, aveva erroneamente posto un automatismo tra richiamo a un atto non allegato e invalidità dell'accertamento, senza verificare se la motivazione per relationem fosse sufficiente. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Ufficio di svolgere richieste di dati e informazioni a terzi nell'ambito dell'attività di accertamento; nel caso concreto è il presupposto dell'indagine sui compensi erogati alle agenzie assicurative.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere motivato; i documenti richiamati non devono essere necessariamente allegati se l'atto riproduce il contenuto essenziale degli stessi e consente al contribuente di conoscere la pretesa.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e la regola dell'allegazione degli atti richiamati quando non conosciuti dal destinatario, secondo il corretto coordinamento con l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma invocata ai fini della censura di nullità della motivazione della sentenza d'appello, ma ritenuta non violata perché la motivazione era effettiva.

  • art. 36 cod. proc. trib.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un'asserita omessa pronuncia sulle censure di appello; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza aveva deciso sul tema della motivazione dell'avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale/processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La produzione in giudizio degli atti su cui si fonda la motivazione per relationem è ammissibile anche in appello; la mancata allegazione dell'atto all'avviso non incide sulla validità dello stesso.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, il richiamo per relationem a documenti o atti non allegati non determina automaticamente la nullità dell'atto: è sufficiente che l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati, così da rendere comprensibile la pretesa e consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • La mancata allegazione del documento richiamato nell'avviso attiene al piano probatorio della pretesa fiscale e non, di per sé, al piano della motivazione dell'atto; perciò tali documenti possono essere prodotti in giudizio anche per la prima volta in appello, se ammesso dal rito tributario.
  • Non ricorre motivazione apparente o mancante quando la sentenza, pur sintetica, espone in modo intellegibile la ratio decidendi e consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso il nucleo centrale delle censure devolute, ancorché senza condividere la prospettazione di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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