Cassazione Civile, Ordinanza n. 05461/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un accesso/riscontro dell'Ufficio, svolto ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, tramite richiesta di dati alle compagnie assicurative maggiormente rappresentative sulle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno per l'anno d'imposta 2014. Dal confronto tra i ricavi dichiarati dalla società e i dati comunicati dalla mandante UnipolSai sarebbero emersi maggiori ricavi non dichiarati per euro 190.319,00. L'Agenzia notificava quindi invito a comparire e poi avvisi di accertamento alla società e ai soci. I contribuenti impugnavano gli atti; i ricorsi venivano riuniti e accolti in primo grado, poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante; con il secondo omessa pronuncia sulle censure di appello; con il terzo violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato per relationem, poiché il contenuto essenziale della dichiarazione/prospetto UnipolSai era già riprodotto nell'atto e che, comunque, il documento poteva essere prodotto in giudizio anche in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la sentenza d'appello effettivamente motivata e non omissiva, ma ha accolto il terzo motivo. Ha affermato che, in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione non ha l'obbligo di allegare i documenti richiamati se l'atto ne riproduce il contenuto essenziale; la mancata allegazione attiene al piano della prova e non determina di per sé nullità dell'avviso. Il giudice di merito, invece, aveva erroneamente posto un automatismo tra richiamo a un atto non allegato e invalidità dell'accertamento, senza verificare se la motivazione per relationem fosse sufficiente. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente all'Ufficio di svolgere richieste di dati e informazioni a terzi nell'ambito dell'attività di accertamento; nel caso concreto è il presupposto dell'indagine sui compensi erogati alle agenzie assicurative.
L'avviso di accertamento deve essere motivato; i documenti richiamati non devono essere necessariamente allegati se l'atto riproduce il contenuto essenziale degli stessi e consente al contribuente di conoscere la pretesa.
Impone l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e la regola dell'allegazione degli atti richiamati quando non conosciuti dal destinatario, secondo il corretto coordinamento con l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
Norma invocata ai fini della censura di nullità della motivazione della sentenza d'appello, ma ritenuta non violata perché la motivazione era effettiva.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Invocato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per denunciare un'asserita omessa pronuncia sulle censure di appello; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza aveva deciso sul tema della motivazione dell'avviso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale/processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La produzione in giudizio degli atti su cui si fonda la motivazione per relationem è ammissibile anche in appello; la mancata allegazione dell'atto all'avviso non incide sulla validità dello stesso.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, il richiamo per relationem a documenti o atti non allegati non determina automaticamente la nullità dell'atto: è sufficiente che l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati, così da rendere comprensibile la pretesa e consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa.
- La mancata allegazione del documento richiamato nell'avviso attiene al piano probatorio della pretesa fiscale e non, di per sé, al piano della motivazione dell'atto; perciò tali documenti possono essere prodotti in giudizio anche per la prima volta in appello, se ammesso dal rito tributario.
- Non ricorre motivazione apparente o mancante quando la sentenza, pur sintetica, espone in modo intellegibile la ratio decidendi e consente di comprendere le ragioni della decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso il nucleo centrale delle censure devolute, ancorché senza condividere la prospettazione di parte.
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