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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21545/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Alfonso Briganti. Il motivo del ricorso era la violazione degli artt. 314 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 1227, comma 2, c.c. e 2055, comma 3, c.c.: si contestava che il Briganti, dolosamente o con colpa grave, avesse reso dichiarazioni mendaci o incoerenti durante l'interrogatorio e non avesse adeguatamente spiegato i rapporti con un funzionario del Ministero degli Esteri (tra l'altro oggetto di un bonifico di 5.000 euro), contribuendo così a creare o rafforzare l'apparenza di colpevolezza che giustificò la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte d'appello di Firenze. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia valutato le circostanze in modo atomistico e senza effettuare la necessaria sussunzione delle condotte nella nozione di dolo o colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di responsabilità penale, esaminando tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini e motivando compiutamente perché le condotte contestate non configurino colpa grave o dolo che abbiano contribuito all'erroneo convincimento dell'autorità. La causa è quindi rinviata per un nuovo esame che tenga conto dei criteri richiamati; la Corte d'appello rinnoverà anche la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se il richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare la propria detenzione, compiendo una valutazione ex ante e motivata.

  • art. 1227, comma 2 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di responsabilità civile e quantificazione degli oneri, utilizzato nel ricorso per contestare la valutazione della corte d'appello.

  • art. 2055, comma 3 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione del danno e della riparazione; il ricorso ne contestava l'applicazione alla luce della presunta colpa grave del ricorrente.

  • artt. 56, 110, 600 c.p.; art. 81 c.p.

    Norme penali richiamate nel contesto dell'indagine che aveva portato alle misure cautelari (es. favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso). La sentenza di merito aveva, però, escluso la prova di taluni illeciti o aveva dichiarato prescrizione per capi specifici.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al giudizio di responsabilità penale: non si valuta qui se sussiste il reato, ma se la condotta del richiedente ha contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza.
  • Per escludere il diritto alla riparazione occorre provare che il richiedente abbia agito con dolo (voluto l'evento o accettato il rischio) o con colpa grave (macroscopica negligenza o condotte ingiustificabili che avrebbero ragionevolmente potuto evitare la detenzione).
  • Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili nelle indagini, purché non esclusi in dibattimento, e motivare compiutamente la sussunzione delle condotte nella colpa grave o nel dolo.
  • Condotte rilevabili ai fini della riparazione includono comportamenti che creano la fallace apparenza di condizioni giustificative per la misura cautelare: rapporti ambigui con terzi coinvolti, trasferimenti di denaro non giustificati, dichiarazioni o atteggiamenti che possano apparire come simulazione o menzogna.
  • La mera sgradevolezza di linguaggio o spiegazioni non accolte dal giudice non sono automaticamente colpa grave: è necessaria una valutazione complessiva e motivata della loro idoneità a generare l'errore dell'autorità procedente.
  • Se il giudice della riparazione omette la sussunzione delle condotte nelle nozioni di dolo o colpa grave o valuta gli elementi in modo atomistico, la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame.

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