Cassazione Civile, Ordinanza n. 10624/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in favore di due persone dinanzi al Tribunale di Trani. Il ricorso era fondato su due motivi, ma nel testo della decisione non sono specificati nel dettaglio i singoli errori dedotti, se non il generico riferimento a presunti errori dell'ordinanza e al procedimento ex art. 14 del d.lgs. 150/2011. La Corte rileva tuttavia che l'atto di ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti della causa, e quindi inidoneo a consentire la comprensione delle censure e della vicenda processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366 c.p.c. per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, requisito essenziale del ricorso per cassazione come modello legale dell'atto. Ha inoltre escluso la possibilità di colmare tale mancanza mediante l'esame dei motivi, di altri atti o della sentenza impugnata, richiamando il principio di autonomia del ricorso. Non è stata pronunciata sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria, ma completa dei fatti sostanziali e processuali necessari alla comprensione dei motivi; la sua mancanza comporta inammissibilità.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Corte richiama la modifica normativa per evidenziare l'esigenza che il ricorso consenta di comprendere l'iter processuale e la decisione impugnata, poiché la sentenza non è più tenuta a descrivere lo svolgimento del processo.
È menzionato solo come riferimento al procedimento relativo alla domanda di liquidazione dei compensi professionali; la Corte non si pronuncia nel merito su tale disciplina.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il modello legale imposto dall'art. 366 c.p.c.: l'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale, ma condizione indispensabile per consentire alla Corte di valutare la pertinenza e la fondatezza dei motivi.
- La sintesi dei fatti deve comprendere sia i fatti sostanziali sia quelli processuali rilevanti; non è sufficiente un'elencazione di errori della sentenza impugnata senza la ricostruzione della vicenda controversa.
- La carenza dell'esposizione dei fatti non può essere sanata tramite l'esame dei motivi, di altri atti processuali o della sentenza impugnata, perché il ricorso per cassazione è atto autonomo e autosufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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