Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25323/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vari profili. Contestazioni principali: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'applicazione degli aumenti di pena ex art. 81 c.p.; contestata la sussistenza della partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1) e il ruolo apicale o di intraneo di taluni imputati; contestata la responsabilita per singoli reati di detenzione e cessione di stupefacenti (capo 6, 18, 19) e per porto/cessione d'arma (capo 38); censurate l'applicazione di circostanze aggravanti (es. premeditazione, motivi abietti) e della recidiva reiterata ex art. 99 c.p.; richieste di derubricazione di singoli fatti alla fattispecie di minore gravità (art. 74 comma 6 DPR 309/90) e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; alcune doglianze lamentavano carenze probatorie rispetto a intercettazioni e colloqui in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai vari imputati. Motivazioni principali: i profili sollevati sono perlopiù contestazioni di merito non sindacabili in questa sede, la valutazione probatoria e la doppia conforme di condanna erano congruamente motivate; riguardo agli aumenti ex art. 81 c.p. la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in misura minima e conforme alla giurisprudenza che limita l'obbligo motivazionale per incrementi esigui; le valutazioni sull'appartenenza all'associazione, sul ruolo apicale o intraneo, sulle cessioni di stupefacenti, sulla detenzione e cessione di arma e sulla recidiva sono state ritenute fondate sulle intercettazioni, dichiarazioni di assuntori e attività di polizia giudiziaria e quindi non suscettibili di revisione in cassazione. Sono state inoltre valorizzate intercettazioni in carcere e elementi idonei a dimostrare la persistenza dei rapporti associativi anche dopo gli arresti. Alcune censure sono state dichiarate inammissibili per mancata deduzione in sede d'appello. Per l'inammissibilita dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria. Il tentativo di sollevare questioni connesse alla nuova normativa sulla procedibilità (d.lgs. n.150/2022) è stato escluso in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme del testo unico stupefacenti che inquadrano i reati di detenzione e cessione di stupefacenti e le ipotesi aggravate o di minore gravità; la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte contestate non rientrassero nella derubricazione alla fattispecie di minore gravità (art. 74 comma 6) per mancata sussistenza dei presupposti.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo giuridico e sugli aumenti di pena per continuazione; la Cassazione ha ritenuto legittimo il calcolo degli aumenti in misura minima e ha richiamato il principio che il giudice non è obbligato a motivare dettagliatamente aumenti esigui.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio di proporzionalità tra le pene: citato dalla giurisprudenza richiamata per valutare il grado di motivazione necessario nel calcolo degli aumenti.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva reiterata; la Corte territoriale ha motivatamente ravvisato l'aggravante sulla base di precedenti e della progressione delinquenziale, valutazione ritenuta insindacabile in cassazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto o del profitto; la Corte ha ritenuto che i profitti e l'entita delle cessioni non consentivano il riconoscimento dell'attenuante, valutazione di merito non sovvertibile in cassazione.

  • art. 379 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento personale evocata come possibile qualificazione alternativa per condotte di mera assistenza a pregresse condotte altrui; la Corte ha tuttavia ritenuto la partecipazione all'associazione sulla base delle prove.

  • d.lgs. n.150/2022

    Riforma sulla procedibilità di taluni reati; la Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non potevano essere sollevate questioni di improcedibilita sopravvenute e ha richiamato il principio della formazione del giudicato sostanziale.

  • Corte cost., sent. n.186/2000 (richiamata)

    Principio richiamato in tema di inammissibilita e conseguenze sul giudicato sostanziale e sulle possibili eccezioni non dedotte in tempo utile.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in una rivalutazione del merito probatorio quando la sentenza di merito sia congruamente motivata; la verifica si concentra su vizi di diritto o macroscopici errori logico-giuridici.
  • Nel reato continuato il giudice che applica aumenti di pena di esigua entita non è obbligato a fornire una motivazione analitica per ciascun aumento, purché sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e non si configuri un cumulo materiale.
  • Le intercettazioni, le conversazioni in carcere, le dichiarazioni di acquirenti e gli elementi di polizia giudiziaria possono legittimamente costituire base probatoria per ritenere l'esistenza di un'associazione e il ruolo di ciascun partecipante; valutazioni di tal genere restano di competenza del giudice di merito.
  • Le contestazioni non dedotte o non sviluppate in appello possono risultare inammissibili in cassazione; inoltre la proposizione di un ricorso inammissibile impedisce talvolta di sollevare successivamente questioni sopravvenute correlate alla procedibilita.
  • La qualificazione delle condotte (associazione, favoreggiamento, cessione semplice, o fattispecie meno grave) dipende dalla valutazione complessiva degli elementi fattuali; per ottenere derubricazione o attenuanti il ricorrente deve fornire argomentazioni specifiche e non meramente generiche.
  • La sussistenza della recidiva e delle aggravanti è una valutazione di merito fondata su precedenti e sul progressivo inquadramento della personalità del reo; se adeguatamente motivata in sede di merito non è sindacabile in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.