Cassazione Civile, Ordinanza n. 36477/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione, con inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi ai periodi coperti da trattamento di mobilità, sostenendo che nella retribuzione utile dovessero essere computati anche gli emolumenti extramensili (mensilità aggiuntive e indennità sostitutive di ferie non godute) riferiti al periodo precedente e durante la mobilità. Il tribunale aveva accolto la domanda applicando l'orientamento che, in tema di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, valorizza la nozione ampia di retribuzione imponibile. La corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'Inps, ritenendo applicabile la disciplina speciale della mobilità, che impone di fare riferimento alla retribuzione rilevante per l'integrazione salariale straordinaria. Nel ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell'utilizzare la retribuzione presa a base dall'Inps, priva degli emolumenti extra mensili, per determinare la retribuzione settimanale da accreditare ai fini della contribuzione figurativa per mobilità, richiamando le norme sulla retribuzione pensionabile, sulla mobilità e sull'integrazione salariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, per la contribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità, non si applica la regola generale dell'art. 8 l. n. 155/1981 in tema di calcolo della retribuzione annua pensionabile, ma la disciplina speciale dell'art. 7, commi 1 e 9, l. n. 223/1991, che rinvia alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale. Da ciò ha desunto che il calcolo deve essere effettuato sul dato reale utilizzato per l'integrazione salariale, già comprensivo pro quota delle mensilità aggiuntive e delle altre voci retributive considerate dal datore di lavoro; ammettere l'inclusione richiesta dal pensionato comporterebbe una duplicazione del computo di tali voci nella base imponibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 155 del 1981
regola generale sulla determinazione del valore retributivo per i periodi riconosciuti figurativamente, ma non applicabile al caso della mobilità, che è regolata da una disciplina speciale; il comma 4 richiama i periodi di sospensione con integrazione salariale e la retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
disciplina speciale dell'indennità di mobilità; il comma 9 stabilisce che i contributi figurativi per mobilità sono calcolati sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; il comma 12 ne afferma la specialità.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 44 comma 6 d.l. n. 269 del 2003
richiamato dal ricorrente quale norma di interpretazione autentica dell'articolo unico della l. n. 427 del 1980.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contribuzione figurativa per i periodi di mobilità, la base di calcolo non va individuata applicando la regola generale della retribuzione annua pensionabile, ma la disciplina speciale che rinvia alla retribuzione presa a base del trattamento straordinario di integrazione salariale.
- Quando una disposizione speciale rinvia al trattamento straordinario di integrazione salariale, il parametro rilevante è la retribuzione reale utilizzata per il calcolo dell'integrazione, non una retribuzione virtuale ricostruita ex post dal pensionato.
- Le voci retributive già considerate dal datore di lavoro nel dato utilizzato per l'integrazione salariale non possono essere nuovamente sommate ai fini della contribuzione figurativa, per evitare una duplicazione del computo.
- In presenza di disciplina speciale espressa, essa prevale sulla disciplina generale richiamata per il calcolo della retribuzione pensionabile.
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