Cassazione Penale, Sentenza n. 11566/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione condizionale relative al cumulo pene. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il suo percorso trattamentale e che il mancato risarcimento delle persone offese dipenderebbe da precarie condizioni economiche e dalla difficoltà di rintracciare le vittime, non da mancanza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha dato rilievo all'assenza di un serio processo di revisione critica del ricorrente e al mancato risarcimento del danno verso le numerose persone offese, elementi che giustificano il giudizio prognostico negativo sull'ammissione alle misure alternative e sulla concessione della liberazione condizionale. È stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.47 Ordinamento penitenziario
Riferimento ai criteri di valutazione della personalità ed evoluzione del condannato ai fini delle misure alternative; la Corte conferma che va apprezzata la reale resipiscenza e il percorso di reinserimento.
Norma relativa alla liberazione condizionale: la Corte rileva che l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è indicativo della serietà della revisione critica del condannato, utile ai fini della valutazione della liberazione.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla riproduzione integrale del motivo in cassazione (limiti formali del ricorso); la Corte agisce nei limiti di tale disciplina.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte valuta tali censure e ne dichiara infondate in quanto si tratta di diversa valutazione dei fatti di merito non sindacabile se non per vizi logici o formali.
Prescrive l'addebito delle spese processuali al ricorrente se il ricorso è respinto; applicata dalla Corte per condannare il proponente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per l'ammissione alle misure alternative e per la liberazione condizionale rileva la reale evoluzione della personalità del condannato successiva al fatto, non solo la frequentazione di percorsi trattamentali formali.
- Il mancato risarcimento del danno alle persone offese è un indicatore importante della mancanza di sincero ravvedimento: il suo adempimento evidenzia la serietà della revisione critica del condannato.
- La semplice affermazione di difficoltà economiche o di impossibilità di rintracciare le vittime richiede prove concrete: senza elementi probatori tali giustificazioni possono non essere ritenute sufficienti.
- La valutazione della prognosi di recidiva e dell'idoneità alle misure alternative è rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione interviene solo per vizi di motivazione (insussistenza, illogicità, incompletezza), non per riconsiderare i fatti.
- Per ottenere un esito favorevole il ricorrente deve fornire elementi positivi e concreti (es. risarcimenti, atteggiamenti di riparazione, documentazione del percorso trattamentale) che consentano un giudizio prognostico favorevole.
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