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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24289/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEG/IRAP per l'anno 1999 emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd (società con sede legale alle Bahamas) a seguito di verifica fiscale per il periodo 01/01/1996-07/02/2001. Questioni sollevate: 1) legittimazione processuale del ricorrente (se agisse in proprio o per conto della società); 2) validità delle notifiche dell'avviso (presso la sede romana e presso la residenza estera del ricorrente); 3) violazione del contraddittorio durante la verifica per l'assenza del rappresentante legale; 4) applicabilità della legge straniera (Bahamas) per accertare la rappresentanza organica ai sensi dell'art. 25 l. 218/1995; 5) correttezza della ricostruzione induttiva del reddito operata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il vero soggetto attivo del processo era la società Silversea Cruises Ltd nella persona di Manfredi Lefebvre d'Ovidio, avendo questi agito come rappresentante legale o amministratore di fatto (spendita del nome implicita dalle modalità di difesa e dagli atti). Ha ritenuto opponibile all'Ufficio che la sede effettiva di amministrazione fosse a Roma, per cui si applica la legge italiana; la presunta cessazione della carica del ricorrente non era iscritta nel registro delle imprese e quindi non risultava opponibile. Le notifiche sono state considerate valide o comunque sanate dalla costituzione in giudizio (art. 156 c.p.c.); la verifica non è nulla per assenza del titolare in quanto la presenza di delegati è sufficiente in sede di controllo presso i locali dell'impresa; infine la ricostruzione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio è stata ritenuta legittima in assenza di prova contraria. Il ricorso è stato rigettato e nessuna spesa di cassazione è stata disposta a carico dell'Agenzia, che peraltro non ha difeso in cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 6, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamate in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché le operazioni di verifica si erano svolte alla presenza del delegato/ rappresentante e la mancanza del 'titolare' non invalida automaticamente l'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali e omessa motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse sotto questi profili.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Norma sulle formalità di notifica; la Corte ha osservato che la violazione delle formalità comporta nullità e non inesistenza della notifica e che comunque i vizi sono stati sanati dalla costituzione in giudizio (art.156 c.p.c.).

  • art. 156 cod. proc. civ.

    La costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto sanifica vizi della notifica (salvo ipotesi di notifica inesistente); rilevanza decisiva per ritenere le notifiche convalidate.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Richiamato per legittimare la notifica eseguita presso la residenza del ricorrente all'estero, ritenuta valida in presenza degli elementi di fatto (cessazione della carica non opponibile per mancata iscrizione).

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nelle doglianze sulla notifica e sulle formalità di procedimento di accertamento; Corte ha ritenuto infondate le censure collegate.

  • artt. 75 e 100 cod. proc. civ.; art. 18, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati in relazione a legittimazione e interesse ad appellare; la Corte ha valutato che il comportamento processuale e gli atti depositati dimostravano la spendita del nome della società e la legittimazione del rappresentante/ amministratore di fatto.

  • art. 25, comma 2, legge 31 maggio 1995, n. 218

    Norma di diritto internazionale privato che stabilisce l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è in Italia; la Corte ha accertato che l'effettiva amministrazione era a Roma e quindi non si applicava la legge delle Bahamas per valutare la rappresentanza.

  • art. 52 D.P.R. n. 633/1972

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di presenza del 'titolare' previsto dall'art.52 riguarda specifiche ipotesi (es. accessi negli studi professionali) e non è applicabile alle verifiche presso società di capitali; pertanto la presenza di un delegato è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in chiusura per attestare la sussistenza dei presupposti processuali relativi al versamento richiesto per il ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Se una persona fisica agisce difendendo in giudizio la posizione fiscale di una società e compie atti che rivelano la 'spendita del nome', gli atti possono essere imputati alla società anche se la procura non indica espressamente la qualità rappresentativa.
  • La cessazione degli organi sociali non è opponibile ai terzi finché non sia stata iscritta nel registro delle imprese: fino a tale iscrizione la rappresentanza appare invariata nei rapporti con l'amministrazione.
  • Le irregolarità formali nella notifica (mancata osservanza di art.140 c.p.c.) comportano nullità e non inesistenza; tali nullità possono essere sanate dalla costituzione in giudizio della parte destinataria (art.156 c.p.c.).
  • Nelle verifiche fiscali svolte presso i locali di una società, la presenza di un delegato è sufficiente a garantire il contraddittorio; non è sempre necessaria la presenza del titolare o del rappresentante legale di diritto.
  • La legge italiana si applica per determinare la rappresentanza societaria quando la sede effettiva di amministrazione è in Italia, anche se la società ha sede legale formale all'estero (art.25 l.218/1995).
  • La ricostruzione induttiva del reddito operata dall'Ufficio è legittima in mancanza di documentazione probatoria contraria da parte del contribuente.

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