Cassazione Civile, Ordinanza n. 16660/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, ritenendosi che la cartella fosse conosciuta almeno dal 2010, quando il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione e aveva già proposto un precedente ricorso. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame sia perché la cartella risultava già oggetto di precedente impugnazione tramite estratto di ruolo contenente l'indicazione della medesima cartella, con conseguente esaurimento del potere di impugnazione, sia perché non era stata contestata la richiesta di rateizzazione del debito nel 2010, circostanza che confermava la conoscenza della pretesa e quindi la tardività del ricorso originario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, asseritamente limitata ad adesione alla decisione di primo grado; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, per mancata valutazione di decadenza e prescrizione del credito; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o inadeguata valutazione di fatti e documenti posti a fondamento delle difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili le ulteriori censure. Ha affermato che la sentenza della CTR conteneva una duplice ratio decidendi autonoma e sufficientemente motivata: da un lato l'esaurimento del potere di impugnazione per precedente contestazione della stessa cartella tramite estratto di ruolo; dall'altro la tardività del ricorso originario, desunta dalla non contestata richiesta di rateizzazione già nel 2010. Poiché il ricorrente non ha utilmente censurato entrambe le rationes, le doglianze successive, dirette a riproporre prescrizione e decadenza del credito, sono state dichiarate inammissibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese in favore delle controricorrenti in solido, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro del primo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il minimo costituzionale e non fosse apparente.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta.
Invocato per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per la pretesa carenza di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza; non è stata ravvisata violazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro costituzionale del diritto di difesa, ma la Corte non ha riscontrato violazioni.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in relazione al giudizio di cassazione in materia tributaria.
Invocato per lamentare l'erronea valutazione dei fatti e dei documenti; censura ritenuta inammissibile.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha rilevato che la critica non colpiva tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza di appello non è affetta da motivazione apparente quando contiene una o più rationes decidendi autonome, logicamente esplicitate e idonee a sorreggere il decisum, anche se in parte conformi alla decisione di primo grado.
- Nel giudizio di cassazione, chi impugna una sentenza fondata su pluralità di rationes decidendi deve censurare specificamente tutte le basi autonome della decisione; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibili o comunque inidonee le ulteriori doglianze.
- La riproposizione in un nuovo giudizio delle medesime questioni già dedotte contro il medesimo atto può essere preclusa ove risulti già esaurito il potere di impugnazione per precedente contestazione dello stesso atto.
- La conoscenza della pretesa tributaria può essere desunta da comportamenti incompatibili con l'ignoranza dell'atto, come la richiesta di rateizzazione del debito e una precedente impugnazione riferita alla stessa cartella.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non sono ammissibili se si risolvono in una generica richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio senza incidere sulle autonome rationes poste a base della decisione impugnata.
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