Cassazione Civile, Ordinanza n. 32409/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli istanti, quali eredi del soggetto che era stato ammesso al passivo di un fallimento, avevano proposto domanda ex L. n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello per ottenere l'equo indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare "presupposta". La Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte la domanda, stimando la durata ragionevole del fallimento in nove anni e liquidando un indennizzo ridotto. I ricorrenti principali hanno impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e dei parametri CEDU e costituzionali, sostenendo che la durata ragionevole massima del fallimento sia di sei anni, non di nove; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese, assumendo che la riduzione del quantum non integri accoglimento parziale tale da giustificare la compensazione; 3) violazione dell'art. 4, comma 6, d.m. n. 55/2014 per il mancato riconoscimento dei compensi per la fase decisionale. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che il dante causa degli eredi sarebbe divenuto parte del fallimento solo al momento dell'ammissione al passivo, e non al deposito della domanda, con conseguente errore nel dies a quo della durata ragionevole e aspecificità della domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinviando alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto fondato perché l'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, ratione temporis applicabile, stabilisce espressamente che la procedura fallimentare non può eccedere la durata ragionevole di sei anni; pertanto la Corte territoriale aveva erroneamente fissato in nove anni tale durata e non aveva alcun margine discrezionale per introdurre un aumento percentuale. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile per novità delle questioni, non essendo stato specificamente dedotto in sede di opposizione ciò che poi è stato prospettato in cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
Per le procedure fallimentari, nella formulazione applicabile al caso, la durata ragionevole massima è fissata in via espressa dal legislatore in sei anni, senza margini discrezionali per aumentarla.
art. 6, par. 1, C.E.D.U.
Richiamato come parametro convenzionale in tema di ragionevole durata del processo.
art. 1 del primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.
Richiamato insieme ai parametri convenzionali e costituzionali dedotti dai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale sul giusto processo e sulla ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di conformità agli obblighi internazionali.
Invocato per contestare la compensazione parziale delle spese; il motivo è stato però assorbito.
art. 4, comma 6, d.m. n. 55/2014
Invocato per il mancato riconoscimento dei compensi della fase decisionale; motivo assorbito.
Richiamato in relazione al rimedio oppositivo avverso il decreto del consigliere designato.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
Richiamato dal Ministero nel giudizio di merito come richiesta subordinata di riduzione dell'indennizzo; la Corte lo menziona solo per evidenziare che tali difese non erano state riproposte specificamente in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nella proposta del relatore in relazione all'inammissibilità del ricorso incidentale.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Fondamento dell'enunciazione del principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio.
Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto inapplicabile nel caso di specie.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per novità.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata di un fallimento, quando la legge applicabile fissa espressamente la durata ragionevole massima della procedura, il giudice non può discostarsene introducendo ulteriori margini di discrezionalità o incrementi percentuali.
- La determinazione della durata ragionevole, se ancorata a un parametro legislativo espresso, deve essere applicata in modo rigoroso; l'eventuale liquidazione dell'indennizzo deve quindi partire da quel termine normativo e non da una valutazione equitativa contrastante con esso.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale è inammissibile se introduce questioni nuove non specificamente dedotte nel precedente grado di merito e non risultanti come già prospettate in sede di opposizione.
- Le censure sulle spese e sui parametri di liquidazione del compenso restano assorbite quando viene cassata la decisione per un vizio che impone un nuovo esame del merito dell'indennizzo.
- In tema di equa riparazione, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità va demandata al giudice di rinvio quando la cassazione interviene con rinvio.
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