Cassazione Civile, Ordinanza n. 07641/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un accordo transattivo di divisione ratificato nel 1989 tra due fratelli, in forza del quale alcuni immobili risultavano assegnati all'una e altri all'altro. La sorella sosteneva di essere proprietaria di taluni terreni e di un appartamento, lasciati in uso al fratello per mera tolleranza, e chiedeva il rilascio dei beni e l'accertamento dell'usucapione di immobili formalmente intestati al fratello ma da lei asseritamente posseduti da sempre. Il fratello, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dell'appartamento assegnato alla sorella, deducendo possesso esclusivo e ultraventennale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione dell'attrice, disposto il rilascio dei terreni e accolto la riconvenzionale del fratello sull'appartamento; la Corte d'appello di Roma, in riforma parziale, aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale e condannato il fratello al rilascio dell'appartamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sull'usucapione e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la prova dell'animus possidendi nonostante il corpus possessionis e per avere ritenuto la detenzione frutto di tolleranza familiare; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale e del contenuto dell'accordo transattivo del 1989, che a suo dire avrebbe mantenuto ferma l'originaria attribuzione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, ritenuti dalla proposta inizialmente comunicata inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato però dichiarato improcedibile in via pregiudiziale, poiché il ricorrente, pur allegando la notificazione della sentenza d'appello, non ha depositato nel fascicolo di legittimità la copia della sentenza munita della relata di notifica; inoltre la notificazione del ricorso risultava comunque tardiva rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla nozione di possesso e sulla distinzione tra possesso e detenzione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'improcedibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente per sostenere la presunzione di possesso e il passaggio dalla detenzione al possesso, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente rivolta a una nuova valutazione del fatto
richiamato dal ricorrente come norma sull'usucapione ventennale, senza una decisione di merito in cassazione
richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'usucapione, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'usucapione
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'usucapione
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio e richiamato dalla Corte nel definire il concetto di fatto storico ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
la Corte ha ritenuto improcedibile il ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione entro il termine previsto
la Corte afferma che la mancanza del deposito della sentenza notificata non è sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio comunicata alle parti
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
la Corte esclude l'applicazione della condanna aggravata perché la decisione non è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di rinnovato apprezzamento dei fatti, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso, non già singole questioni della sentenza, elementi probatori isolati o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La prova del possesso utile all'usucapione, e in particolare dell'animus possidendi, è rimessa alla valutazione del giudice di merito; la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a contrapporre una ricostruzione alternativa delle prove.
- Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, egli deve depositare nel termine di legge la copia autentica della decisione munita della relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità e non è sanabile con produzione tardiva.
- La tolleranza nell'uso di un bene, specie in un contesto di stretti rapporti familiari, può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento incompatibile con l'esercizio di un possesso pieno e con l'usucapione, ove la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
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